ISA E CPB 2025: pubblicati i nuovi modelli, in attesa del decreto correttivo

Con due distinti Provvedimenti, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato i modelli e le relative istruzioni afferenti agli ISA 2025, destinati a valutare l’indice di affidabilità fiscale dei contribuenti per l’anno di imposta 2024, e approvato il modello CPB 2025, che dovrà essere utilizzato dai soggetti ISA che, non avendo già espresso adesione al concordato per il biennio 2024-2025, intendono aderire per il biennio 2025-2026.
Evidenziamo nel seguito le novità introdotte, in attesa dell’emanazione definitiva del decreto correttivo approvato dal Governo, al momento ancora in itinere.
Indice
1. ISA E CPB: le novità 2025
2. Modifiche introdotte ai modelli ISA 2025
3. Concordato preventivo biennale: un quadro in via di evoluzione
1. ISA E CPB: le novità 2025
Per quanto riguarda i soggetti ISA, si evidenzia l’introduzione di nuovi obblighi di compilazione a carico di alcune tipologie di contribuenti che esercitano, sotto forma di impresa, attività per le quali l’ISA in precedenza era predisposto solo nell’ottica del lavoro autonomo.
Sotto il profilo del concordato preventivo biennale, invece, sono state introdotte alcune, piccole, modifiche alla modulistica e nuove modalità di trasmissione; occorre tuttavia evidenziare che le cause di esclusione, che non consentono al contribuente di aderire al CPB, sono tutt’ora in fase di evoluzione, poiché è in corso di iter un nuovo decreto legislativo correttivo del decreto CPB D.Lgs. n. 13/2024, a seguito del quale numerosi soggetti, potenzialmente ammessi al concordato stante l’attuale dettato normativo, potrebbero invece trovarsi fuori dal perimetro dell’istituto.
Da evidenziare, altresì, è il fatto che, con il medesimo decreto correttivo, il legislatore intende introdurre una revisione del meccanismo di applicazione della cd. “flat tax CPB”, ovvero lo “sconto” concesso in termini di tassazione a favore del contribuente che assume, in sede di concordato, l’impegno a dichiarare redditi di impresa o di lavoro autonomo di ammontare superiore a quelli dichiarati nell’anno antecedente al biennio concordatario, nonché modificare il termine previsto per l’adesione.
2. Modifiche introdotte ai modelli ISA 2025
Sono 172 i modelli ISA 2025, anno di imposta 2024, la cui modulistica e relative istruzioni sono state approvate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 131055/2025 del 17 marzo 2025.
Sotto il profilo sostanziale, si segnala la numerosità delle revisioni operate (D.M. MEF 31 marzo 2025) ma, soprattutto, il fatto che il contribuente dovrà individuare il modello ISA da compilare verificando quale sia l’attività svolta in prevalenza così come classificata nei nuovi codici ATECO 2025. Si ricorda che i codici ATECO 2025 sono entrati in vigore il 1° gennaio 2025, ma la loro adozione è divenuta obbligatoria a partire dal 1° aprile 2025. Stante tale data di decorrenza (seppure gli ISA si riferiscano all’anno di imposta 2024), l’intera struttura degli ISA è stata rivista nell’ottica della nuova codifica.
Cause di esclusione e inapplicabilità
Sotto il profilo delle cause di esclusione, le stesse ricalcano in gran parte quanto previsto negli scorsi anni, anche per quanto riguarda le casistiche di “inapplicabilità”, ovvero quando l’ISA deve essere comunque compilato e trasmesso, ma il risultato è del tutto irrilevante.
Causa di esclusione ISA | Obbligo di compilazione del modello |
---|---|
a) Inizio attività (apertura della partita IVA) nel periodo di imposta 2024 | NO |
b) Cessata attività (chiusura della partita IVA) nel corso del periodo d’imposta 2024 | NO |
c) Ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA – € 5.164.569 | NO |
d) Condizione di non normale svolgimento dell’attività nel 2024 | NO |
e) Regime forfettario (l. 190/2014), regime di vantaggio (D.L. 98/2011) o determinazione del reddito con altre fattispecie di criteri forfetari | NO |
f) Multiattività – Imprese che esercitano due o più attività d’impresa che non rientrano nel medesimo ISA, se l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività secondarie (se non attratte nell’ISA dell’attività principale in quanto considerate complementari) supera il 30% dei ricavi complessivi |
SI ISA attività principale con compilazione dello specifico prospetto multiattività |
g) i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata |
Generalmente NO ma NOVITÀ – Obbligo di compilazione per ISA DK02U, DK04U, DK05U, DK18U, DK22U |
h) gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 80 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 | NO – Attenzione: causa di esclusione di fatto non ancora operativa |
i) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 | NO – Attenzione: causa di esclusione di fatto non ancora operativa |
l) le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 | NO – Attenzione: causa di esclusione di fatto non ancora operativa |
m) le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi | NO |
n) i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto su taxi” – codice attività 49.33.10 e di “Trasporto su veicoli a noleggio con conducente” – codice attività 49.33.20, di cui all’ISA DG72U | NO |
o) le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA DG77U | NO |
p) i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 | SI |
I nuovi obblighi di compilazione
La sola, ma rilevante, novità rispetto agli anni precedenti, è quella relativa all’esonero ISA che, da sempre, è concesso ai contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA.
ATTENZIONE – Pur restando confermato l’esonero, e quindi l’inapplicabilità del modello ISA, a partire dal modello ISA 2025 anno di imposta 2024, per taluni specifici modelli diviene obbligatoria la compilazione.
I contribuenti interessati dai nuovi obblighi di compilazione sono coloro i quali esercitano in via prevalente, sotto forma di impresa, le attività ricadenti nei seguenti modelli ISA:
- DK02U – Attività degli studi di ingegneria
- DK04U – Attività degli studi legali
- DK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro
- DK18U – Attività degli studi di architettura
- DK22U – Servizi veterinari.
OSSERVA – Resta comunque ferma la causa di esclusione, pertanto, la trasmissione del modello ISA non comporterà per tali contribuenti né l’accesso al regime premiale, né la possibilità di aderire al concordato. Allo stesso modo non potranno emergere conseguenze negative, quali una particolare attenzione da parte dei soggetti verificatori conseguente ad un punteggio insoddisfacente.
La trasmissione del modello ISA per le attività sovra elencate riveste, quindi, per quest’anno, una mera finalità di “raccolta dati”, finalizzata all’elaborazione di indici sintetici di affidabilità fiscale che saranno effettivamente applicabili solo nei prossimi anni.
3. Concordato preventivo biennale: un quadro in via di evoluzione
Il modello CPB, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 172928/2025 del 9 aprile 2025, è destinato ai contribuenti cui si applicano gli ISA 2025 per l’anno di imposta 2024, e che già non sono in regime di concordato, avendo espresso adesione lo scorso anno.
Restano confermati i presupposti di “costruzione” della proposta, che si fonda principalmente sull’esito ISA, nonché sul reddito di impresa o lavoro autonomo e sul VPN IRAP conseguito nell’anno precedente a quello concordatario (quindi, il 2024), rettificato delle variabili che non rientrano nel perimetro del patto sottoscritto con il fisco, di cui agli artt. 15, 16 e 17 del D.Lgs. n. 13/2024.
Le istruzioni di compilazione accolgono le novità introdotte nel D.Lgs. n. 13/2024 con riferimento alle cause di esclusione, che sono già state oggetto di esame nel corso di precedenti approfondimenti (variazione della compagine sociale per le società di persone e le associazioni professionali).
Le modifiche in vista del decreto correttivo
Nonostante i modelli siano stati approvati in via definitiva, così come le rispettive istruzioni, appare tuttavia importante sottolineare il fatto che il quadro d’insieme appare tutt’oggi in via di evoluzione.
Infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, nel mese di marzo 2025, un ulteriore decreto legislativo che interverrebbe a modificare nuovamente le norme applicabili in materia di CPB. Tale decreto legislativo non è ancora stato definitivamente varato (Atto del governo sottoposto a parere parlamentare n. 262), ma si ritiene comunque importante darne conto poiché, laddove venisse definitivamente tradotto in norma, lo stesso introdurrebbe importanti novità, di seguito sintetizzate:
- modifica della “flat tax concordato”, il cui beneficio sarebbe applicabile solo sul maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nell’anno antecedente il biennio limitatamente ad una differenza non superiore a euro 85.000. L’eccedenza sconta imposta sostitutiva ad aliquota 24% per i soggetti IRES, ed a aliquota IRPEF pari a quella massima prevista, per i soggetti IRPEF;
- introduzione di nuove cause di esclusione dalla possibilità di aderire al concordato, cause che, se si verificano in corso di concordato, ne determinano la cessazione. In particolare, l’atto del Governo prevede che il CPB del professionista che esercita attività in forma autonoma non possa essere sottoscritto o mantenuto se l’associazione o la società professionale cui contestualmente partecipi non concordi a sua volta, per il medesimo periodo. Allo stesso modo, l’associazione professionale o la società tra professionisti non può accedere al concordato a meno che tutti i propri associati o soci, titolari anche di posizione autonoma, non concordino a loro volta per il medesimo periodo.
Per concludere, si evidenzia che è lo stesso decreto correttivo (che, si ripete, ad oggi non è definito) a stabilire la modifica dei tempi di adesione al CPB, che attualmente sono previsti nel 31 luglio 2025. Tale termine dovrebbe essere portato al 30 settembre, a regime.
In ogni caso, il termine di adesione non sarebbe coincidente con quello previsto per la trasmissione del modello Redditi; in aderenza a quanto sopra, le istruzioni di compilazione del modello CPB prevedono che lo stesso possa essere inviato in allegato alla dichiarazione (che quindi dovrà essere trasmessa prima del termine ordinario del 31 ottobre), oppure separatamente.
A partire da quest’anno, quindi, il modello CPB può essere oggetto di un distinto invio telematico, da effettuarsi entro un termine che dovrebbe essere quello del 30 settembre, poiché l’introduzione della nuova scadenza è data ormai per certa.