Semplificati per cassa virtuale: annotazione fatture emesse anche per data fattura

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Con la FAQ pubblicata il 13 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate conferma che l’annotazione delle fatture emesse può avvenire anche sulla base della data delle stesse e quindi anche prima dell’effettiva trasmissione allo SDI.

Vengono quindi definitivamente risolti i dubbi che erano emersi dopo una risposta fornita dall’Agenzia durante la videoconferenza Telefisco 2025 con riferimento alle modalità di tenuta dei registri IVA e, soprattutto, afferenti alla determinazione dei redditi di impresa da parte dei contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno espresso adesione al regime di “cassa virtuale”, in ragione del quale le fatture emesse si considerano convenzionalmente incassate e le fatture di acquisto si considerano pagate (e quindi redditualmente rilevanti), all’atto dell’annotazione sui registri IVA.

Indice

1. Il caso
2. Il “doppio binario” IVA e redditi
3. Aspetti IVA
4. Aspetti reddituali

1. Il caso

Una domanda posta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate in sede di videoconferenza Telefisco 2025 ha recentemente sollevato gravi incertezze, cui, fortunatamente, la FAQ del 13 febbraio 2025, pubblicata nell’area dedicata alla “registrazione e conservazione delle fatture”, ha fornito soluzione.

È bene precisare sin da subito che molto rumore è stato fatto per nulla. Infatti, il tutto ha avuto origine da una questione che in effetti aveva già avuto soluzione nel 2019; curiosamente, la prima versione della risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate non aveva tuttavia considerato le indicazioni all’epoca fornite, sulla base delle quali i contribuenti tengono un comportamento ormai consolidato da anni. La conseguenza di quanto sopra era stata quella di sovvertire ciò che era stato dato per assodato, generando timori sia per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi già presentate da parte dei contribuenti in regime semplificato per cassa virtuale, sia per quanto riguarda il comportamento da adottare per il futuro.

In sostanza, all’Agenzia delle Entrate è stato richiesto se l’annotazione delle fatture emesse possa avvenire sulla base della data indicata in fattura, oppure solo a partire dal momento in cui la fattura stessa viene ad esistenza per il tramite della sua trasmissione al Sistema di Interscambio (art. 1 D.Lgs. 127/2015). In risposta a tale domanda, in sede di Telefisco, l’Agenzia – partendo appunto dall’assunto che la fattura viene ad “esistere” solo dal momento di avvenuta trasmissione – ha risposto che l’annotazione può avvenire solo a partire dalla data di invio. Da ciò si è generato un vero terremoto, posto che il comportamento consolidato da anni è invece quello che vede l’annotazione della fattura emessa essere effettuata in base alla data del documento.

Laddove l’Agenzia non avesse, con la FAQ qui in esame, rettificato, da ciò sarebbe dipesa una lunga serie di conseguenze preoccupanti. Infatti, tutti i contribuenti soggetti IVA che avessero annotato le fatture emesse in base alla loro data “facciale”, senza attendere la data di effettiva trasmissione, avrebbero di fatto tenuto i registri IVA non correttamente. Sotto questo profilo, comunque, il problema era relativo, in quanto tutto sommato privo di conseguenze, visto che l’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dalla data di registrazione, resta quella dell’effettuazione dell’operazione.

Completamente diversa, invece, era la posizione dei contribuenti in contabilità semplificata con opzione ex art. 18, comma 5, D.P.R. 600/1973 (semplificati per “cassa virtuale”), poiché assumere che la fattura emessa non potesse essere registrata con data fattura, prima dell’avvenuto invio, poteva comportare il possibile errore temporale in termini di imputazione del componente positivo. Da ciò, innumerevoli dichiarazioni dei redditi potenzialmente errate (avendo registrato le fatture emesse con data ricadente negli ultimi giorni dell’anno, in tale anno, anche laddove effettivamente spedite nei primi giorni dell’anno successivo) e di conseguenza, a cascata, dichiarazioni dei soci errate, modelli ISA errati, regime premiale a rischio e anche la possibile decadenza dal concordato preventivo biennale.

In sintesi, una vera e propria catastrofe, le cui motivazioni risultavano incomprensibili, posto che, se è vero che per le fatture di acquisto è necessario aspettare di ricevere il documento dallo SDI per poter contabilizzare (e portare in detrazione l’IVA), perché fintanto che la fattura non viene ricevuta non se ne conosce il contenuto (e quanto sopra era stato ampiamente chiarito con Circolare AdE n. 1/E/2018), lo stesso non si può dire per le fatture emesse, tanto più che l’Agenzia stessa, con la Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 aveva già avuto modo di evidenziare che “la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica – coerente con l’effettuazione dell’operazione, l’esigibilità dell’imposta e la relativa liquidazione – è quella che è possibile indicare nel registro delle fatture emesse”.

Fortunatamente, la FAQ ora pubblicata corregge il tiro, confermando il tenore della risposta fornita in sede di Telefisco, ma anche ricordando che restano sempre valide le indicazioni della Circolare 14/E/2019, e quindi è perfettamente legittimo registrare la fattura emessa sulla base della data indicata in fattura, anche prima dell’avvenuta trasmissione allo SDI (ovviamente dando per scontato che poi la trasmissione venga effettuata nei 12 giorni concessi dalla norma e quindi la fattura venga effettivamente ad esistenza).

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2. Il “doppio binario” IVA e redditi

Questo “piccolo incidente” comunicativo rappresenta l’occasione per effettuare un doveroso ripasso delle regole di annotazione dei documenti ai fini IVA, e conseguenti riflessi in termini IVA, da un lato, e reddituali, dall’altro lato.

Con l’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica, e con la riforma dei criteri di determinazione dei redditi da parte delle imprese in regime semplificato (da competenza a criterio di cassa, con possibilità di opzione per la “cassa virtuale”), di fatto si è venuto a creare una sorta di doppio binario, che prevede regole diverse quanto a “tempistiche rilevanti” ai fini IVA ed ai fini reddituali; gli aspetti reddituali, poi, sono fortemente influenzati dal regime contabile applicato dal contribuente.

3. Aspetti IVA

Soffermiamoci dapprima sugli aspetti IVA, validi per tutti i contribuenti, indipendentemente dal regime contabile adottato, fatto salvo il caso dell’opzione dell’IVA per cassa, in presenza della quale l’esigibilità e la detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto sono ancorate al verificarsi dell’effettivo movimento finanziario.

IVA – Fatture di acquisto

(D.L. 50/2017, Circolare Ade 1/E/2018, art. 1, c. 1, D.P.R. 100/1998)

Al fine di poter esercitare la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, è necessario rispettare due requisiti:

  • il requisito sostanziale, deve trattarsi di operazione che si considera effettuata ai fini IVA ex art. 6, D.P.R. n. 633/1972, e
  • il requisito formale, la fattura deve essere materialmente registrata sui libri IVA, e tale registrazione non può avvenire prima che la fattura sia stata ricevuta tramite lo SDI, perché manca “materialmente” il documento da contabilizzare.

Visto che per la trasmissione delle fatture (immediate) sono concessi 12 giorni, è frequente che le fatture emesse a fine mese pervengano nei primi giorni del mese successivo; per tale ragione, al fine di evitare che l’esercizio del diritto alla detrazione venga posticipato a seguito dei tecnicismi legati alla fattura elettronica, con il D.L. n. 119/2018 era stato modificato l’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 100/1998, concedendo la possibilità di portare in detrazione l’IVA nel mese di effettuazione dell’operazione, quando la fattura viene ricevuta e registrata entro il giorno 15 del mese successivo.

OSSERVA – Eccezione a questa regola è prevista per i documenti “a cavallo d’anno”, per i quali non è possibile operare la detrazione a ritroso rispetto all’annotazione. Sul punto la legge delega per la riforma fiscale, legge n. 111/2023, ha promesso un intervento in modifica che, tuttavia, ad oggi non è stato formalizzato nella norma.

ESEMPIO: Fattura di acquisto in corso d’anno (IVA)

Operazione: cessione di bene mobile il 31 marzo.

La fattura viene emessa con data 31 marzo, spedita allo SDI il 4 aprile, ricevuta il 4 aprile dall’acquirente.

Dal punto di vista del cessionario / committente (l’acquirente) la fattura può essere registrata sul registro IVA acquisti al più presto a partire dal 4 aprile (data di ricezione). La detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto, tuttavia, essendo la fattura stata ricevuta entro il 15 aprile, ipotizzando che la stessa venga registrata entro la medesima data del 15 aprile, può essere esercitata – a scelta – o nel mese di marzo, o nel mese di aprile.

ESEMPIO: Fattura di acquisto a cavallo d’anno (IVA)

Operazione: cessione di bene mobile il 31 dicembre anno “x”.

La fattura viene emessa con data 31 dicembre “anno x”, spedita allo SDI il 4 gennaio dell’anno successivo “x+1” ed in pari data ricevuta dall’acquirente.

Dal punto di vista del cessionario / committente (l’acquirente) la fattura può essere registrata sul registro IVA acquisti solo a partire dal 4 gennaio dell’anno “x+1” (data di ricezione). La detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto, trattandosi di fattura “a cavallo d’anno” non può essere esercitata con riferimento al mese di dicembre dell’anno “x”. L’IVA può essere detratta solo a partire dal mese di gennaio dell’anno “x+1”, all’atto dell’annotazione della fattura.

IVA – Fatture emesse

Ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972, la fattura emessa può essere registrata sul libro IVA vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tuttavia, l’imposta resta esigibile nel mese di effettuazione, indipendentemente dalla data di avvenuta registrazione.

ESEMPIO: Fattura emessa (IVA)

Operazione: cessione di bene mobile il 31 marzo (data di effettuazione dell’operazione).

La fattura viene emessa con data 31 marzo e spedita allo SDI il 4 aprile.

Dal punto di vista del soggetto cedente / prestatore, la fattura emessa può essere registrata sul registro IVA vendite sulla base della data fattura, 31 marzo, oppure in un giorno qualsiasi successivo, purché entro il 15 aprile. In ogni caso l’IVA a debito deve essere computata nella liquidazione del mese di marzo (data di effettuazione dell’operazione).

ESEMPIO: Fattura emessa a cavallo d’anno (IVA)

Operazione: cessione di bene mobile il 31 dicembre “anno x”.

La fattura viene emessa con data 31 dicembre “anno x”, spedita allo SDI il 4 gennaio dell’anno successivo “x+1”.

Dal punto di vista del soggetto cedente / prestatore, la fattura emessa può essere registrata sul registro IVA vendite sulla base della data fattura, 31 dicembre “anno x”, oppure in un giorno qualsiasi successivo, purché entro il 15 gennaio dell’anno successivo “x+1”. In ogni caso l’IVA a debito deve essere computata nella liquidazione del mese di dicembre dell’anno “x” (data di effettuazione dell’operazione).

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4. Aspetti reddituali

Per quanto riguarda gli aspetti reddituali, molto dipende dal regime contabile adottato dal contribuente:

  • lavoratori autonomi: rileva il principio di cassa effettivo, salvo le espresse esclusioni previste dal TUIR;
  • imprese in regime di contabilità ordinaria: rileva il principio di competenza, non rilevano i flussi finanziari;
  • imprese in regime di contabilità semplificata: rileva il principio di cassa, salvo le espresse esclusioni previste dal TUIR;
  • imprese in regime di contabilità semplificata che hanno optato per la “cassa virtuale”, ex art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973: rileva il principio di cassa, tenuto conto del fatto che, alla luce dell’opzione esercitata, per convenzione si assume che il flusso finanziario sia stato effettuato nella data di annotazione del documento nei registri contabili.

OSSERVA – Da quanto sopra ricordato, in estrema sintesi, discende il fatto che solo per i contribuenti in regime di contabilità semplificata per “cassa virtuale” la data di annotazione nei registri IVA dei documenti di acquisto e delle fatture emesse è fondamentale al fine di stabilire a quale esercizio sia attribuibile il componente negativo o positivo di reddito.

Componenti negativi di reddito (fatture di acquisto)

Per quanto riguarda i costi documentati da fatture di acquisto, il contribuente è vincolato alle medesime regole previste per l’annotazione delle fatture stesse ai fini IVA, con importanti riflessi ai fini reddituali.

ESEMPIO: Fattura di acquisto a cavallo d’anno (contabilità semplificata per cassa virtuale)

Operazione: cessione di bene mobile il 31 dicembre “anno x”.

La fattura viene emessa dal soggetto cedente con data 31 dicembre “anno x”, da questi spedita allo SDI il 4 gennaio dell’anno successivo “anno x+1” ed in pari data ricevuta dal soggetto acquirente.

Dal punto di vista del cessionario / committente (l’acquirente) la fattura di acquisto può essere registrata sul registro IVA acquisti a partire dal 4 gennaio dell’anno “x + 1” (data di effettiva ricezione). La circostanza che la fattura di acquisto possa essere annotata solo a partire dal 4 gennaio fa sì che il correlato componente negativo (costo) debba necessariamente essere imputato all’esercizio di avvenuta registrazione, anno “x+1”. Quindi, anche se l’acquisto del bene è materialmente avvenuto il 31 dicembre dell’anno “X”, il costo non potrà che essere portato in deduzione nell’anno “X+1”, anno di avvenuta ricezione e registrazione della fattura di acquisto.

Componenti positivi di reddito (fatture emesse)

Per quanto riguarda, invece, i componenti positivi di reddito, visto che, come si è detto, l’annotazione sul registro IVA vendite può avvenire, come confermato dalla circolare n. 14/E/2019 e ribadito dalla FAQ 13 febbraio 2025, in base alla data fattura, il componente positivo può concorrere alla formazione del reddito dell’anno stesso in cui è stata emessa la fattura. Tuttavia, resta anche ferma, così come previsto dall’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972, la possibilità di registrare la fattura entro il giorno 15 del mese successivo; di conseguenza, se ciò avviene a “cavallo d’anno”, il componente positivo sarà rilevante nell’esercizio successivo.

ESEMPIO: Fattura emessa a cavallo d’anno (contabilità semplificata per cassa virtuale)

Operazione: Cessione di bene mobile in data 31 dicembre “anno x”.

La fattura viene emessa con data 31 dicembre “anno x”, spedita allo SDI il 4 gennaio dell’anno successivo “x+1”.

Dal punto di vista del soggetto cedente / prestatore la fattura emessa può essere, alternativamente:

  1. registrata sul registro IVA vendite sulla base della data fattura, 31 dicembre “anno X”
  2. registrata un giorno successivo, purché entro il 15 gennaio dell’“anno X + 1”.

Nel primo caso, il ricavo concorre a determinare il reddito dell’esercizio “x”, mentre nel secondo caso concorrerà al reddito dell’esercizio “X+1”, sempre fermo restando il fatto che, come già ricordato, in ogni caso l’IVA a debito dovrà essere computata nella liquidazione del mese di dicembre dell’anno “x”, di effettuazione dell’operazione ai fini IVA (cfr. Circolare AdE n. 11/E del 13 aprile 2017, par. 6.5).

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