Fattura semplificata senza limiti per i forfettari

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L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le proprie specifiche tecniche relative alla fattura elettronica. I nuovi tracciati sono utilizzabili a partire dal 1° aprile 2025 e prevedono, per i contribuenti in regime forfettario, la possibilità di fare ricorso alla cd. “fattura semplificata” indipendentemente dall’ammontare della cessione di beni o prestazioni di servizi oggetto di fatturazione, mentre in precedenza le fatture semplificate potevano essere emesse solo per valori fino a 400 euro. Tale limitazione resta in vigore per tutte le altre tipologie di contribuenti, non aderenti al regime forfettario.

Indice

1. Cos’è la fattura semplificata
2. Limiti all’utilizzo della fattura semplificata
3. Dal 2025 nessun limite di importo per i forfettari
4. Perché utilizzare la fattura semplificata

1. Cos’è la fattura semplificata

La fattura semplificata è disciplinata dall’art. 21-bis del D.P.R. 633/1972. Si tratta di una fattura per la quale, in sede di compilazione, è richiesta l’indicazione di un minor numero di informazioni rispetto alla fattura ordinaria.

Nella predisposizione di una fattura semplificata, la norma prevede l’obbligo di indicare:

  • Data di emissione e numero progressivo;
  • Dati completi del soggetto cedente o prestatore (colui che emette la fattura): numero di partita IVA, ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio. Nel caso della stabile organizzazione per i soggetti non residenti è richiesta l’indicazione dell’ubicazione della stessa, e dei dati del rappresentante fiscale;
  • Dati del cessionario o committente (cliente): nel caso della fattura semplificata è possibile indicare anche solo il codice fiscale o la partita IVA, omettendo le altre indicazioni anagrafiche (ditta, ragione sociale, residenza o domicilio ecc.). Se il cliente è soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, è sufficiente indicare il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
  • Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
  • Ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, oppure dei dati che permettono di calcolarla; ciò significa che nel caso di operazioni assoggettate ad IVA non è necessario distinguere imponibile e IVA, potendo riportare il corrispettivo complessivo (IVA inclusa) e l’aliquota applicabile, senza effettuare lo scorporo.

OSSERVA – Sostanzialmente, l’utilizzo della fattura semplificata, rispetto a quella ordinaria, comporta di dover inserire un minor numero di informazioni con riferimento al cessionario o committente e, se si tratta di prestazioni assoggettate ad IVA, consente anche di indicare i corrispettivi “al lordo”, specificando però l’aliquota IVA applicabile, in modo tale che il soggetto che riceve la fattura possa calcolare l’ammontare dell’imposta.

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2. Limiti all’utilizzo della fattura semplificata

L’utilizzo della fattura semplificata prevede alcune limitazioni. La stessa, infatti, non può essere utilizzata per certificare le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (ovvero le vendite di beni UE), e nemmeno nel caso in cui si debbano certificare operazioni di cui all’art. 21, comma 6-bis, lettera a) del decreto IVA, ovvero cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione «inversione contabile», a meno che non si tratti di operazioni di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), nel qual caso è possibile utilizzarla.

La principale limitazione all’utilizzo della fattura semplificata è, comunque, quella correlata all’ammontare della fattura stessa. Infatti, ne è consentito l’utilizzo solo al fine di certificare operazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi per importi non superiori a 400 euro IVA inclusa (in precedenza la soglia era fissata a soli 100 euro, poi portati a 400 ad opera del D.M. 10 maggio 2019).

Di conseguenza, i controlli automatizzati dell’Agenzia delle Entrate scartano le fatture emesse in forma semplificata se di ammontare superiore a 400 euro.

3. Dal 2025 nessun limite di importo per i forfettari

Quanto sopra, almeno, fino alla modifica introdotta, dal punto di vista normativo, dall’art. 1 del D.Lgs. n. 180/2024, con il quale è stato disposto, a favore solo dei contribuenti in regime forfettario (legge n. 190/2014) che la fattura semplificata possa essere emessa per qualsiasi importo.

In tal senso sono state modificate le specifiche tecniche di fatturazione elettronica, che tuttavia saranno operative solo a partire dal 1° aprile 2025.

Dal 1° aprile 2025, pertanto:

  • in presenza di fattura emessa in forma semplificata (codice tipo documento TD07),
  • di ammontare superiore a 400 euro,
  • il Sistema di Interscambio (SDI) non scarterà tale fattura a condizione che il soggetto emittente sia regime forfettario (ovvero, in testata della fattura, sia presente l’indicazione di avvenuta adozione del regime contabile di cui alla legge n. 190/2014, codificato come RF19).

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4. Perché utilizzare la fattura semplificata

L’utilizzo della fattura semplificata, in luogo di quella ordinaria, comporta un (seppur modesto) risparmio di tempo in sede di compilazione.

Lo strumento appare particolarmente adatto alle micro-imprese, sia nel caso in cui si tratti di soggetti che certificano i corrispettivi mediante Registratore Telematico, alle quali viene espressamente richiesto, da parte del cliente, di rilasciare fattura (art. 22 D.P.R. n. 633/1972), ma anche, o forse soprattutto, nel caso di scarsa movimentazione tale da portare a considerare l’opportunità di non certificare i corrispettivi, bensì di documentare tutte le operazioni con emissione di fattura.

Da questo punto di vista si ritiene utile richiamare il quadro di insieme relativo all’alternatività che esiste tra certificazione dei corrispettivi mediante emissione di documento commerciale oppure mediante emissione di fattura (ordinaria o semplificata).

A tal fine si richiamano le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con Circolare 3/E del 21 febbraio 2020, in materia di “Chiarimenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri”.

Il paragrafo 1.2 della menzionata circolare è dedicato ai soggetti che svolgono le attività di cui all’art. 22 del decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972), ovvero gli esercenti attività di commercio al minuto e attività assimilate per i quali l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

In sostanza, si tratta dei contribuenti cui è consentito certificare corrispettivi (con conseguenti obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica), in luogo di emettere fatture.

Nel caso delle piccole realtà, tuttavia, è bene evidenziare che l’art. 22 D.P.R. n. 633/1972 non impone a contribuenti interessati di certificare i corrispettivi conseguiti mediante emissione di documento commerciale. La precisazione è importante, in quanto occorre aver chiaro il fatto che non si tratta di un obbligo, bensì di una facoltà, ben potendo il contribuente scegliere in via alternativa di certificare i corrispettivi conseguiti emettendo fattura (e potendo così evitare, a fronte di una scarsa movimentazione, le spese relativa all’acquisto ed alla gestione di un Registratore Telematico, ferma comunque restando anche l’ulteriore possibilità di ricorrere all’applicazione gratuita dell’Agenzia delle Entrate “Documento Commerciale On Line”).

Peraltro, giova ricordare che con la legge di Bilancio 2025 è stato previsto l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2026, di interconnessione tra il Registratore Telematico e gli strumenti di incasso in moneta elettronica, aspetto questo che potrebbe rendere ancora più interessare valutare l’opportunità di scegliere la strada dell’emissione della fattura rispetto alla certificazione dei corrispettivi con RT.

Tornando alla menzionata circolare 3/E/2020, in estrema sintesi, i contribuenti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 possono certificare i corrispettivi conseguiti alternativamente mediante emissione di documento commerciale o di fattura.

Quanto alle tempistiche:

  • Per le cessioni di beni mobili rileva la data di effettuazione dell’operazione ai fini IVA, ex art. 6 D.P.R. n. 633/1972, che corrisponde con il momento di consegna del bene (oppure, se anticipato, con l’incasso del corrispettivo). Nel momento in cui l’operazione si considera effettuata è possibile:
    • emettere documento commerciale (ovvero gestire i cd. “corrispettivi elettronici” con conseguenti obblighi di memorizzazione e successiva trasmissione dei corrispettivi ex art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015);
    • in alternativa, emettere fattura immediata (ordinaria, ex art. 21 D.P.R. n. 633/1972) rilasciandone copia al cliente. Medesime considerazioni valgono per la fattura semplificata, ex art. 21-bis, potendo ricorrere alla quale le procedure di emissione della fattura risultano snellite.

Come ulteriore alternativa, è possibile emettere fattura differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (consegna del bene), a condizione che le operazioni siano identificate da idonea documentazione.

  • Per le prestazioni di servizi, sempre ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, l’operazione si considera effettuata ai fini IVA all’atto dell’incasso; tuttavia, anche le prestazioni effettuate e non incassate sono soggette ad obblighi laddove si utilizzi il documento commerciale.
    • all’atto dell’erogazione del servizio, se non avviene l’incasso, occorre emettere documento commerciale con evidenza che si tratta di corrispettivo non riscosso. Successivamente, all’atto dell’incasso, deve essere nuovamente emesso documento commerciale per certificare l’incasso stesso;
    • nel caso in cui si ricorra all’emissione della fattura (ordinaria o semplificata) questa deve essere emessa nella data di avvenuto pagamento. È comunque possibile anticipare la fatturazione, nel qual caso l’operazione si considera effettuata nella data di emissione della fattura stessa.

Come ulteriore alternativa, è possibile ricorrere alla fattura differita (entro il giorno 15 del mese successivo) a condizione che le operazioni siano identificate da idonea documentazione.

OSSERVA – Per concludere, è bene ricordare che l’art. 1, comma 1109, della legge n. 178/2020, ha introdotto una modifica all’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, introducendo una precisazione al comma 5: “La memorizzazione elettronica di cui ai commi 1 e 2 e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti di cui ai periodi precedenti, è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione”.

Ciò significa che la memorizzazione elettronica del corrispettivo (se si ricorre all’emissione del documento commerciale) e i tempi per l’emissione della fattura (se richiesta dal cliente, ma parimenti se la si utilizza in sostituzione del documento commerciale) seguono le medesime tempistiche, ovvero devono essere eseguite all’atto dell’esecuzione dell’operazione.

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