Ravvedimento speciale 2018-2022: il quadro normativo aggiornato

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Con la conversione in legge del D.L. 155/2024 divengono definitive le modifiche normative al cd. ravvedimento speciale 2018-2022. Si riepilogano le principali novità afferenti al regime di ravvedimento speciale, offrendo un breve quadro di sintesi della misura e rimandando per ulteriori approfondimenti ai precedenti contributi in materia.

Indice

1. Premessa normativa
2. Soggetti ammessi al Ravvedimento speciale 2018-2022
3. Modalità di calcolo delle somme dovute
4. Base imponibile imposta sostitutiva sui redditi e relative addizionali
5. Imposta sostitutiva II.DD., aliquote applicabili
6. Modalità di versamento
7. Nuova causa di decadenza

1. Premessa normativa

Il D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, è stato convertito in legge con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189. Con l’avvenuta conversione divengono definitive le modifiche normative al cd. “ravvedimento speciale 2018-2022”.

In particolare, il D.L. 155 interviene in modifica al:

In questa sede si riepilogano le principali novità afferenti al regime di ravvedimento speciale per le annualità 2018-2022, offrendo un breve quadro riepilogativo della misura, rimandando per ulteriori approfondimenti ai precedenti contributi (Ravvedimento speciale per chi accetta il Concordato Preventivo BiennaleRavvedimento speciale 2018-2022: ampliato l’accesso alla sanatoria; Ravvedimento speciale concordato: le istruzioni per l’adesione).

2. Soggetti ammessi al Ravvedimento speciale 2018-2022

Possono accedere al cd. ravvedimento speciale 2018-2022 (per una o più annualità) i contribuenti che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

  • Soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025, entro il 31 ottobre 2024, oppure entro il maggior termine del 12 dicembre 2024;
  • Applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) nell’anno oggetto di ravvedimento: per l’annualità oggetto di ravvedimento deve essere disponibile un modello ISA applicabile. Di conseguenza, si deve trattare di contribuenti che per l’annualità interessata al ravvedimento hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro, determinati ai sensi dell’art. 85, comma 1 – esclusi ricavi di cui alle lettere c), d), ed e) – e dell’art. 54, comma 1, del TUIR. Sono esclusi i soggetti che hanno determinato il reddito con criteri forfetari e i contribuenti che hanno indicato causa di esclusione ISA, salvo le specifiche eccezioni di seguito esaminate.
  • Cause particolari di esclusione dall’ISA: in deroga a quanto esposto al punto precedente, è possibile usufruire del ravvedimento anche con riferimento alle annualità per le quali non è presente un modello ISA applicabile, nel caso in cui si sia legittimamente indicata:
    • una causa di esclusione legata al COVID-19 introdotta da decreti ministeriali attuativi dell’art. 9-bis, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e dell’art.148 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
    • causa di esclusione per non normale svolgimento dell’attività ex art. 9-bis, comma 6, lettera a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.
    • causa di esclusione “Multiattività” (novità introdotta in sede di conversione): esercizio di due o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo ISA, qualora i ricavi delle attività secondarie superino il 30% dei ricavi tipici complessivamente conseguiti.

3. Modalità di calcolo delle somme dovute

Il ravvedimento speciale si perfeziona con il versamento di imposta sostitutiva II.DD. e, laddove dovuta, IRAP, calcolate in misura percentuale sulla base del reddito e del valore della produzione netta originariamente dichiarati per l’anno oggetto di ravvedimento. Laddove siano state presentate dichiarazioni integrative, rilevano i valori emergenti dall’ultima dichiarazione presentata in ordine temporale, purché entro il termine di entrata in vigore del D.L. 113/2024, ovvero il 9 ottobre 2024.

OSSERVA – Si ricorda che nel cassetto fiscale di ciascun contribuente l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un prospetto nel quale, per ciascuna annualità, sono evidenziate le somme dovute in caso di adesione a ravvedimento speciale.

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4. Base imponibile imposta sostitutiva sui redditi e relative addizionali

La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, relativa a ciascun anno oggetto di ravvedimento, è pari “alla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 113/2024, e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

  • Soggetti con punteggio ISA disponibile:
    • 5% per punteggio ISA pari a 10.
    • 10% per punteggio ISA tra 8 e 10.
    • 20% per punteggio ISA tra 6 e 8.
    • 30% per punteggio ISA tra 4 e 6.
    • 40% per punteggio ISA tra 3 e 4.
    • 50% per punteggio ISA inferiore a 3.
  • Cause di esclusione ISA legate a COVID-19 o non normale svolgimento dell’attività:
    • Percentuale fissa 25%.
  • Causa di esclusione ISA “Multiattività” (novità introdotta in sede di conversione)
    • Anche in questo caso, percentuale fissa del 25%.
  • Base imponibile per IRAP
    • Segue lo stesso criterio di determinazione previsto per la definizione della base imponibile dell’imposta sostitutiva sui redditi, basandosi sui valori di produzione netta IRAP originariamente dichiarati.

5. Imposta sostitutiva II.DD., aliquote applicabili

  • Soggetti con punteggio ISA disponibile:
    • 10% per punteggio pari o superiore a 8.
    • 12% per punteggio tra 6 e 8.
    • 15% per punteggio inferiore a 6.
  • Cause di esclusione ISA (COVID-19 e attività non normale) e multiattività:
    • Imposta sostitutiva imposte dirette fissata al 12,5% e 3,9% per IRAP.
  • Riduzione per annualità COVID-19 (2020-2021):
    • Le imposte sostitutive sono ridotte del 30% per gli anni di imposta 2020 e 2021, salvo per i casi di multiattività, che restano escluse da questa riduzione (novità introdotta in sede di conversione).
  • Ammontare minimo
    • L’ammontare minimo di imposta sostitutiva II.DD. è stabilito in 1.000 euro per ciascuna annualità; per l’IRAP non è previsto ammontare minimo.

6. Modalità di versamento

  • Unica soluzione: entro il 31 marzo 2025.
  • Rateizzazione: fino a 24 rate mensili, con interessi al tasso legale calcolati dal 31 marzo 2025.

ATTENZIONE – Nel caso in cui si opti per il versamento rateale, il perfezionamento del ravvedimento avverrà solo con il pagamento di tutte le rate; tuttavia, restano fermi gli effetti del ravvedimento nel corso del regolare pagamento delle rate.

Per il versamento devono essere utilizzati i codici tributo stabiliti dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 50/E del 17 ottobre 2024.

NOVITÀ – Rettificando quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 403886 del 4 novembre 2024, viene introdotta una modifica alla norma in ragione della quale le società trasparenti e le associazioni (artt. 5, 115, 116 del TUIR) possono effettuare direttamente il versamento dell’imposta sostitutiva II.DD. Quindi, il versamento dell’imposta sostitutiva II.DD. effettuato a nome della società varrà ai fini del perfezionamento del ravvedimento anche in capo ai soci.

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7. Nuova causa di decadenza

A seguito delle modifiche introdotte, che consente l’accesso al ravvedimento speciale anche nel caso di “multiattività”, viene introdotta una nuova causa di decadenza: l’infedele dichiarazione di una causa di esclusione ISA la cui presenza ammette il ricorso all’istituto del ravvedimento stesso.

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