Omaggi di fine anno: cosa fare dal punto di vista fiscale?

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In questo periodo dell’anno, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, si ripresenta la questione del trattamento fiscale degli omaggi che tradizionalmente molte aziende sono solite fare ai propri clienti.
Una prima distinzione, per quanto riguarda il trattamento IVA, va fatta a seconda che i beni omaggiati rientrino o meno nell’attività propria dell’impresa.

Indice

1. Cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività propria dell’impresa
2. Versamento dell’IVA da parte del cedente
3. Cessioni gratuite di beni escluse dall’IVA

1. Cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività propria dell’impresa

Le cessioni gratuite di beni che fanno parte dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa (ossia gli omaggi) sono considerate operazioni imponibili ai fini IVA, secondo l’art. 2, comma 2, punto 4) del D.P.R. 633/1972. In questi casi, l’IVA è detraibile senza limitazioni, salvo eventuali restrizioni specifiche per l’impresa (ad esempio, un pro-rata di detrazione).

ATTENZIONE – Per le cessioni gratuite di beni legati all’attività dell’impresa, è obbligatorio emettere un documento di trasporto (DDT) per evitare le presunzioni di cessione e acquisto previste dal D.P.R. n. 441/1997, come chiarito dalla circolare delle entrate n. 193/E del 23 luglio 1998.

2. Versamento dell’IVA da parte del cedente

Dal punto di vista pratico, l’azienda che produce o vende il bene omaggiato può scegliere di operare come segue:

  • con rivalsa dell’IVA: emettere una fattura con IVA a carico del cliente, che sarà versata all’erario dall’azienda stessa. Il cliente, però, potrà detrarre l’IVA in base al proprio diritto di detrazione;
  • senza rivalsa dell’IVA: non addebitare l’IVA al cliente.

A seconda di cosa decide la società di seguito si riportano le regole amministrative/fiscali da seguire.

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DI VERSAMENTO DELL’IVA DA PARTE DEL CEDENTE
Modalità di assolvimento dell’obbligo di versamento dell’IVA da parte del cedente che ha proceduto alla rivalsa dell’IVA In tal caso il cedente:

  • deve emettere fattura in duplice copia, così realizzando l’addebito dell’IVA;
  • il cessionario annota la fattura ricevuta nel registro IVA acquisti e può, conseguentemente, esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.
Modalità di assolvimento dell’obbligo di versamento dell’IVA da parte del cedente in assenza della rivalsa dell’IVA Il cedente potrà seguire una delle seguenti modalità operative, alternative tra loro:

  • emissione di fattura ordinaria: il soggetto cedente emette fattura in duplice copia e non esercita la rivalsa, specificandolo nella fattura con adeguata dicitura; il cessionario cui è destinato l’omaggio riceve la fattura e la annota nel registro IVA acquisti senza procedere alla detrazione dell’IVA;
  • tenuta (art. 39 del D.P.R. n. 633/1972) e annotazione sul registro omaggi (Circolare 27.04.1973, n. 32/501388): l’annotazione delle cessioni gratuite deve riportare:
    – l’ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno distinto per aliquota;
    – l’ammontare globale della relativa imposta distinta per aliquota. Il registro non deve essere bollato prima della messa in uso, essendo sufficiente la sola numerazione progressiva delle pagine, inoltre, non è soggetto ad imposta di bollo;
  • emissione autofattura: risulta possibile anche emettere una sola autofattura mensile per tutte le cessioni del mese. In tale ipotesi il documento, con la dicitura “autofattura per omaggi”, deve contenere indicazione:
    – del valore normale dei beni ceduti;
    – delle aliquote IVA applicabili;
    – delle relative imposte. Il documento segue la numerazione delle fatture di vendita e viene annotato nel registro delle fatture emesse. L’imponibile fa parte del volume d’affari IVA.

ATTENZIONE – L’Agenzia delle Entrate in una FAQ (n. 17 del 27 novembre 2018 – pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate) ha chiarito che, dal 1° gennaio 2019, le autofatture per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al SDI, così come previsto, dal Provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018, con riferimento all’autofattura denuncia di cui all’art. 6, comma 8, lett. a) del D.Lgs. n. 471/1997. In tale ipotesi la fattura elettronica viene inviata al SDI dall’emittente e ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore sia come cessionario/committente.

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ESEMPIO: registro omaggi

  • Ditta o ragione sociale: Beta S.p.A.
  • Domicilio fiscale: Via Fiume 2, Milano (MI)
  • F. e P. IVA: 1111111111
Data Quantità Denominazione omaggi Imponibile Percentuale IVA IVA Importo complessivo
1/12/2024 1 Impianto stereo 300,00 22% 66,00 366,00
2/12/2024 1 Casse stereo 100,00 22% 22,00 122,00
Totali 400,00 88,00 488,00

 

2. Cessioni gratuite di beni escluse dall’IVA

Sono, invece, escluse dall’IVA le cessioni gratuite di beni per i quali, all’atto dell’acquisto, non è stata operata la detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 633/1972 e quelle dei beni, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, di costo o valore unitario non superiore a euro 50,00 (punto 4), comma 2, art. 2 del D.P.R. 633/1972).

A conferma di ciò si veda anche la circolare n. 188/E del 16 luglio 1998 nella quale viene riportato letteralmente che:“Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio, non rientrano nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza con conseguente indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 19-bis1, del D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dal loro valore unitario e dal loro costo. Ne consegue che la successiva cessione gratuita costituisce operazione non rilevante ai fini dell’Iva ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4). Viceversa, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza e le relative cessioni gratuite devono essere assoggettate ad imposta ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633 del 1972”.

ATTENZIONE – Anche se ad oggi non vi sia stata una pronuncia ufficiale, si ritiene preferibile emettere il DDT (ovvero altra prova di contenuto equivalente) anche per gli omaggi di beni che non rientrano nell’ambito dell’attività propria dell’impresa, al fine di dimostrare l’inerenza dell’acquisto.

Schema riassuntivo

ATTENZIONE – Gli omaggi di beni effettuati dai lavoratori autonomi (artisti e professionisti) sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA in considerazione del fatto che manca il presupposto oggettivo ai sensi dell’art. 2, primo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, non vi è l’obbligo di emissione della fattura.

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