Saldo IMU 2024: versamento entro il 16 dicembre 2024
Il conto alla rovescia per il saldo IMU 2024 è ufficialmente iniziato. Entro il prossimo 16 dicembre 2024, i contribuenti chiamati a versare la seconda rata IMU dovranno adempiere a questo importante obbligo fiscale.
Il saldo rappresenta l’ultima occasione dell’anno per regolarizzare la propria posizione tributaria in relazione agli immobili posseduti. È un momento cruciale per garantire il rispetto delle normative in vigore, ma anche per approfittare di eventuali agevolazioni o regimi fiscali favorevoli applicabili al proprio caso specifico.
Indice
1. L’adempimento in sintesi
2. Codici tributo
3. Base imponibile IMU
4. Breve riassunto delle novità IMU dal 2020
1. L’adempimento in sintesi
Nel seguito una guida pratica e sintetica per affrontare al meglio l’appuntamento con il pagamento della seconda rata IMU, che riepiloga tutte le informazioni necessarie per rispettare le scadenze e adempiere in modo semplice ed efficace agli obblighi previsti.
Cosa |
Quanto |
Calcolo (*) |
Modalità di versamento |
Profili sanzionatori |
---|---|---|---|---|
Versamento 1a rata IMU 2024 |
17 giugno 2024 (considerato che il 16 cadeva di domenica) |
La 1a rata va pagata applicando le aliquote nonché detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei dodici mesi dell’anno precedente.
ATTENZIONE: Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote IMU per il 2024 il contribuente potrà (non vi è obbligo è una facoltà) far riferimento alle delibere relative al 2024 anche per il pagamento della 1a rata 2024. Risulta, comunque, possibile effettuare il versamento per tutto l’anno (1a e 2a rata 2024) in un’unica soluzione entro il 17 giugno 2024, tenendo presente comunque che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2024 fino al 14 ottobre 2024 in modo che il Ministero possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet di cui al D.Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28 ottobre 2024. |
Il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale, nonché attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (piattaforma PagoPA), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice. | In caso di omesso o errato versamento dell’IMU tornerà applicabile la sanzione pari al 30% dell’imposta con possibilità, da parte del contribuente, di usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso. |
Versamento 2a rata IMU 2024 |
16 dicembre 2024 |
La 2a rata 2024 (a saldo della prima) va pagata prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l’anno 2024, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al MEF, per il tramite dell’apposito “portale del federalismo fiscale” entro il 28 ottobre 2024.
Nei casi in cui il Comune non provveda all’invio della propria deliberazione entro il 14 ottobre 2024, la 2a rata a conguaglio della 1a andrà versato prendendo a riferimento quanto versato nel 2023. |
||
(*) In merito agli enti non commerciali, il versamento va effettuato in tre rate:
|
2. Codici tributo
Codici tributo F24 – IMU |
||
---|---|---|
Codice tributo |
Tipologia di immobile |
Destinatario |
3912 |
Abitazione principale e relative pertinenze: tale codice tributo sarà utilizzato per i possessori di abitazioni principali (e relative pertinenze) che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto per le altre vi è l’esclusione del pagamento. Inoltre, tale codice sarà utilizzato dai soggetti che hanno più pertinenze all’abitazione principale (per meglio dire più di un’unità per ciascuna categorie catastale C/2, C/6 e C/7). |
Comune |
3914 |
Terreni |
Comune |
3916 |
Aree fabbricabili |
Comune |
3918 |
Altri fabbricati diversi dall’abitazione principale |
Comune |
3925 |
Immobili ad uso produttivo, cat. D |
Stato |
3930 |
Immobili ad uso produttivo, cat. D, incremento aliquota Comune |
Comune |
3. Base imponibile
La base imponibile su cui applicare l’IMU è disciplinata dai commi 3, 4, e 5 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011. Per la determinazione della base imponibile si deve fare riferimento alla normativa ICI, più in particolare il rinvio normativo è all’art. 5, commi 1, 3, 5, 6 del D.Lgs. n. 504/1992, integrato però dai commi 4 e 5 del D.L. n. 201/2011.
Ne consegue di fatto che la nuova IMU si applica su una base imponibile anch’essa individuata, almeno per quanto concerne la formula di calcolo, in analogia a quanto era stabilito ai fini ICI, e per meglio dire:
- fabbricati accatastati: rendita catastale (rivalutata) al 1° gennaio dell’anno di imposizione, moltiplicata per i coefficienti di legge;
- fabbricati non ancora accatastati e iscrivibili nel gruppo catastale D, se posseduti da imprese e distintamente (individualmente) contabilizzati: valore contabile al 1° gennaio dell’anno di imposizione ovvero, se successiva, alla data di acquisto, opportunamente rivalutato ogni anno, sulla base dei coefficienti dettati da apposito decreto ministeriale, distintamente per anno di sostenimento dei differenti costi iscritti in contabilità;
- aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione;
- utilizzazione edificatoria dell’area: valore dell’area fabbricabile, senza tenere conto del valore dell’immobile, fino a che questo non sia stato ultimato o altrimenti utilizzato: è il caso degli immobili in fase di ristrutturazione edilizia o simili;
- terreni agricoli iscritti in Catasto: reddito dominicale al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato e moltiplicato per il coefficiente di legge.
La base imponibile, almeno per quanto concerne i fabbricati, è determinata dalla formula:
base imponibile = (rendita catastale + 5%) x moltiplicatore specifico
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è ottenuto applicando, alle rendite vigenti al 1° gennaio dell’anno d’imposizione rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori modulati per tipologia di immobile:
Categoria catastale |
Base imponibile |
---|---|
A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7 |
(R.C. + 5%) * 160 |
A/10 |
(R.C. + 5%) * 80 |
B – C/3 – C/4 – C/5 |
(R.C. + 5%) * 140 |
C/1 |
(R.C. + 5%) * 55 |
D (tranne D/5) |
(R.C. + 5%) * 65 |
D/5 |
(R.C. + 5%) * 80 |
4. Breve riassunto delle novità IMU dal 2020
- Abolizione della IUC (Imposta Unica Comunale):
- eliminata dal 2020, ad eccezione della TARI (tassa sui rifiuti).
- Applicazione della nuova IMU:
- valida in tutti i comuni italiani, con autonomie specifiche per Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano;
- Friuli Venezia Giulia applica le norme nazionali fino all’adozione di una propria legislazione.
- Presupposto dell’imposta:
- basata sul possesso di immobili, non più sull’occupazione (eliminata la TASI per inquilini e comodatari).
- Definizioni principali:
- fabbricato: unità immobiliare accatastata con rendita catastale;
- abitazione principale: immobile dove il possessore risiede e dimora abitualmente.
- Modifiche normative:
- esenzione IMU applicabile a una sola abitazione principale per nucleo familiare, anche se in comuni diversi;
- Corte Costituzionale: rileva solo residenza e dimora del possessore, non del nucleo familiare.
- Modifiche normative:
- Pertinenze: limitate a una unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7.
- Area fabbricabile: terreno edificabile secondo strumenti urbanistici.
- Terreno agricolo: terreno accatastato, indipendentemente dall’uso.
- Esenzioni e agevolazioni:
- equiparazioni ad abitazione principale:
- immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- alloggi sociali e case familiari assegnate dal giudice;
- immobili posseduti da personale delle Forze armate e assimilati;
- immobili di anziani o disabili trasferiti in istituti, se non locati.
- Esenzione per immobili occupati (dal 2023):
- immobili inutilizzabili per occupazione abusiva, denunciati all’autorità giudiziaria.
- equiparazioni ad abitazione principale:
- Aliquote specifiche:
- fabbricati rurali strumentali: 0,1%;
- fabbricati destinati alla vendita (immobili merce):
- dal 2020 al 2021: aliquota base 0,1%, modificabile dai comuni;
- dal 2022: esenti da IMU.
- Modalità di pagamento:
- tradizionali (F24 e bollettini postali) e attraverso piattaforme digitali.
- Chiarimenti legislativi e giurisprudenziali:
- Sentenza Corte Costituzionale (2022): modifica requisiti per l’esenzione IMU sull’abitazione principale;
- indicazioni specifiche per fabbricati, pertinenze e aree fabbricabili chiarite dal MEF e dalla normativa di riferimento.