Concordato preventivo, chi può aderire entro il 12 dicembre 2024
Parziale riapertura dell’adesione al concordato preventivo per il biennio 2024-2025. entro il nuovo termine del 12 dicembre 2024. Lo ha stabilito il D.L. n. 167 del 14 novembre 2024, seppure non a favore dell’intera platea di contribuenti che ha avuto originariamente accesso al concordato.
Di seguito la disamina dei soggetti potenzialmente interessati e le modalità operative.
Indice
1. Il quadro normativo di riferimento
2. Quali sono le condizioni per l’adesione al CPB entro il 12 dicembre 2024
3. La dichiarazione integrativa finalizzata all’adesione al CPB
4. Adesione entro il 12 dicembre e acconti imposta 2024
5. Adesione entro il 12 dicembre e ravvedimento speciale 2018-2022
1. Il quadro normativo di riferimento
A mente di quanto previsto dal cd. “decreto Concordato”, D.Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024, così come modificato dal decreto correttivo D.Lgs. n. 108 del 5 agosto 2024, nonché dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 17 settembre 2024, per il primo anno di introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto del concordato preventivo (2024) il termine essenziale di adesione era stato inderogabilmente stabilito nel 31 ottobre 2024, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Correlata all’avvenuta adesione al concordato, entro la medesima data, era anche la possibilità, per i soli soggetti ISA aderenti al CPB, di avvalersi del nuovo ravvedimento speciale relativo alle annualità dal 2018 al 2022, di cui al “decreto Omnibus”, D.L. n. 113 del 9 agosto 2024.
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.L. n. 167 del 14 novembre 2024, i termini vengono riaperti fino al 12 dicembre 2024, seppure non a favore dell’intera platea di contribuenti che ha avuto, in prima battuta, accesso al concordato.
2. Quali sono le condizioni per l’adesione al CPB entro il 12 dicembre 2024
L’adesione al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 entro il nuovo termine del 12 dicembre 2024 è concessa esclusivamente ai soggetti ISA che hanno regolarmente presentato la dichiarazione dei Redditi entro il 31 ottobre 2024 (art. 1, D.L. 167/2024)
Non è quindi possibile aderire per il tramite di una dichiarazione tardiva (ovvero presentata entro il 90 giorni dal termine originario), nemmeno se questa viene inviata entro il 12 dicembre 2024.
ATTENZIONE – La dichiarazione integrativa non può contenere un minore imponibile o un minore debito d’imposta o un maggior credito rispetto alla dichiarazione originaria; deve quindi trattarsi di una dichiarazione integrativa che vede quale differenza rispetto alla dichiarazione originaria solo l’inserimento del quadro CPB, oppure anche altre variazioni, purché a sfavore del contribuente.
OSSERVA – Si osservi che la riapertura dei termini di adesione al concordato riguarda, nel rispetto delle condizioni sovra descritte, solo i contribuenti soggetti ISA nell’anno di imposta 2023. È quindi preclusa tale possibilità ai contribuenti che, nel medesimo anno di imposta, hanno adottato il regime forfettario di cui alla legge 190/2014.
3. La dichiarazione integrativa finalizzata all’adesione al CPB
Il contribuente, che non ha originariamente espresso adesione al concordato preventivo biennale 2024-2025, potrà aderire trasmettendo una dichiarazione integrativa, nel rispetto delle condizioni elencate al paragrafo precedente, entro il 12 dicembre 2024.
Quanto al regime sanzionatorio, si ritiene che nel caso in cui la dichiarazione integrativa differisca da quella originaria solo per l’inserimento del quadro CPB, non sia dovuta alcuna sanzione. Tuttavia, sul punto una conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate è opportuna.
Laddove la dichiarazione integrativa, relativa al solo inserimento del quadro CPB e non anche variazioni a sfavore del contribuente, dovesse essere intesa come soggetta a sanzione, tale sanzione prevede un minimo edittale di euro 250 (art. 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997).
Ricorrendo al ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. 472/97, è possibile ridurre tale sanzione a 1/9. Pertanto: sanzione ridotta euro 27, codice tributo 8911, anno di imposta 2024.
Se, invece, contestualmente all’inserimento del modello CPB, il contribuente effettua anche ulteriori variazioni a proprio sfavore, ovvero variazioni che incidono sulla determinazione del reddito (in aumento) o dell’ammontare delle imposte dovute (maggior debito, minor credito), il regime sanzionatorio applicabile è quello in misura fissa già richiamato; inoltre, il contribuente sarà tenuto anche ad effettuare i maggior versamenti dovuti.
OSSERVA – Si osservi che, trattandosi dichiarazione integrativa presentata nei 90 giorni dal termine originario, il regime sanzionatorio in questo caso è meno pesante di quello previsto per la dichiarazione infedele, ricorrendo l’ipotesi di dichiarazione inesatta (Circolare Ade n. 42/E del 12/10/2016).
In sintesi, oltre al versamento della sanzione fissa, in caso di dichiarazione integrativa a sfavore presentata nei 90 giorni, come nel nostro caso, dovranno essere versate le maggiori imposte con sanzione calcolata nella misura prevista per gli omessi versamenti (30% per le violazioni compiute fino al 31 agosto 2024, 25% per le violazioni compiute a partire dal 1° settembre 2024, ex art. 13 D.Lgs. 471/1997). Tali sanzioni potranno poi essere ridotte, a seconda del momento in cui viene onorato il versamento, avvalendosi del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. 472/97.
4. Adesione entro il 12 dicembre e acconti imposta 2024
Nel caso in cui l’adesione al CPB venga effettuata dopo il 2 dicembre 2024, ma entro il 12 dicembre 2024, il contribuente dovrà regolarizzare eventuali maggiori acconti non versati attraverso il ravvedimento operoso.
Infatti, nonostante la riapertura dei termini, il termine per il versamento degli acconti resta fisso al 2 dicembre, non prevedendo il D.L. 167/2024 alcuna disposizione di coordinamento che consenta di versare la maggiorazione d’acconto dovuta a seguito dell’adesione al CPB entro il nuovo termine “esteso” di adesione al CPB stesso.
5. Adesione entro il 12 dicembre e ravvedimento speciale 2018-2022
L’art. 1 del D.L. 167/2024 prevede che l’avvenuta adesione al CPB entro il 12 dicembre 2024 si considera, ai fini della possibilità di accedere al ravvedimento speciale di cui all’art. 2-quater del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come espressa entro il 31 ottobre 2024.
In sintesi, anche i contribuenti che aderiranno al CPB entro il 12 dicembre 2024 potranno accedere all’istituto del ravvedimento speciale, che consente di regolarizzare la propria posizione fiscale dietro il pagamento di un’imposta sostitutiva sui redditi e sull’IRAP entro il 31 marzo 2025 (D.L. 113/2024, art. 2-quater). Per ulteriori approfondimenti relativi all’istituto del ravvedimento speciale si rinvia ai precedenti contributi (“Ravvedimento speciale concordato: le istruzioni per l’adesione”).