CIN e affitti brevi: da novembre scattano le sanzioni

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L’avvio della Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive e degli Immobili destinati a locazione breve (BDSR), formalizzato dal Ministero del Turismo tramite l’Avviso pubblicato il 3 settembre 2024 in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto un cambiamento significativo nella gestione e regolamentazione delle locazioni turistiche e delle strutture ricettive.

Questo sistema, previsto dall’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023, entrerà ufficialmente in vigore il 2 novembre 2024. Da tale data, sarà obbligatorio ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), pena l’applicazione di sanzioni per i locatori di immobili destinati a finalità turistiche e per i titolari di strutture ricettive.

Indice

1. Accesso alla BDSR e doppio adempimento
2. Obbligo di esposizione di entrambi i codici
3. Implicazioni pratiche: tempistiche e scadenze
4. Considerazioni finali

1. Accesso alla BDSR e doppio adempimento

L’accesso alla nuova banca dati nazionale non è immediato e comporta un processo articolato in due fasi, che potrebbe rivelarsi più complesso del previsto. Nonostante le previsioni legislative iniziali sembrassero indicare un unico passaggio per l’ottenimento del CIN, l’esame degli strumenti operativi predisposti dal Ministero del Turismo rivela una procedura a doppio adempimento, con il coinvolgimento delle banche dati regionali o provinciali.

Fase 1: assegnazione del Codice Regionale (CIR)

Per le strutture già registrate nelle banche dati regionali o provinciali, la procedura per l’ottenimento del CIN risulta relativamente semplice. Il portale ministeriale si interfaccia direttamente con queste banche dati, identificando automaticamente le strutture e agevolando la generazione del codice CIN.

Tuttavia, per gli immobili o le strutture non ancora inseriti nelle banche dati regionali, è richiesto un passaggio preliminare. Il locatore o il titolare della struttura deve innanzitutto registrare l’immobile nella banca dati della Regione di competenza (che assegnerà il Codice Identificativo Regionale – CIR), prima di poter procedere alla richiesta del CIN.

Tabella 1: differenza tra CIR e CIN

Codice Descrizione Procedura di Ottenimento
CIR (Codice Regionale) Codice assegnato dalla banca dati regionale o provinciale. Il locatore o il titolare della struttura registra l’immobile o la struttura presso la banca dati della Regione di competenza.
CIN (Codice Nazionale) Codice identificativo nazionale assegnato dalla BDSR (Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive). Il CIN può essere richiesto solo dopo l’assegnazione del CIR, tramite il portale del Ministero del Turismo, che si interfaccia con la banca dati regionale.

 

Fase 2: richiesta del CIN

Una volta ottenuto il CIR, il locatore o il titolare può accedere al portale del Ministero del Turismo per completare l’inserimento della struttura nella BDSR e ottenere il CIN. Il processo richiede l’inserimento del CIR nella sezione dedicata del portale ministeriale, che successivamente assegnerà il codice nazionale.

Questa “triangolazione” di dati tra la banca dati nazionale e le banche regionali è resa possibile grazie a un sistema di interoperabilità stabilito dal D.M. 6 giugno 2024, n. 16726/24, che prevede un coordinamento tra i diversi database. Tuttavia, questa procedura non è automatica e potrebbe richiedere ulteriori interventi da parte degli utenti, nel caso emergano incongruenze tra i dati registrati.

Tabella 2: processo per ottenere il CIN

Passo Descrizione Azione Richiesta
Registrazione nella banca regionale Il locatore registra la struttura presso la banca dati della regione di competenza, ottenendo il CIR. Il locatore deve verificare l’esistenza della banca dati regionale e seguire le procedure di registrazione richieste dalla normativa locale.
Richiesta del CIN Una volta ottenuto il CIR, il locatore accede al portale del Ministero del Turismo per ottenere il CIN. Inserimento del CIR nel portale ministeriale e completamento delle informazioni richieste.
Verifica e assegnazione del CIN Il portale ministeriale si interfaccia con le banche regionali per verificare i dati e rilascia il CIN. Se i dati sono corretti, il CIN viene rilasciato automaticamente; in caso contrario, l’utente dovrà risolvere eventuali incongruenze con la banca regionale.

 

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2. Obbligo di esposizione di entrambi i codici

Una volta ottenuti sia il CIR che il CIN, il locatore o il titolare della struttura è obbligato a esporre entrambi i codici nelle comunicazioni commerciali, contratti di locazione e offerte pubbliche relative all’immobile o alla struttura. Questo obbligo è stato confermato sia dal D.M. 6 giugno 2024 che dalle FAQ pubblicate sul portale del Ministero del Turismo.

3. Implicazioni pratiche: tempistiche e scadenze

Il doppio adempimento richiesto dal nuovo sistema impone ai locatori e ai titolari di strutture ricettive di gestire con attenzione l’interazione tra le banche dati regionali e quella nazionale. Ciò può comportare tempi più lunghi per l’ottenimento del CIN, soprattutto per le nuove strutture o per quelle situate in Regioni che non hanno ancora aggiornato o reso operativo il proprio sistema di registrazione.

ATTENZIONE – La mancata esposizione del CIR e del CIN comporta sanzioni amministrative a partire dal 2 novembre 2024, rendendo urgente per gli operatori del settore procedere all’adeguamento entro tale data.

Tabella 3: Tempistiche e Scadenze

Adempimento Scadenza Sanzione in caso di mancato adempimento
Registrazione presso banca dati regionale Prima della richiesta del CIN. Non è possibile richiedere il CIN senza aver ottenuto il CIR.
Richiesta del CIN Entro il 2 novembre 2024. Sanzioni amministrative previste dal D.L. 145/2023.
Esposizione di CIR e CIN Sempre, nelle comunicazioni commerciali e contratti. Multa variabile per mancata esposizione di uno o entrambi i codici.

 

4. Considerazioni finali

La procedura per l’ottenimento del CIN rappresenta un importante passo verso una maggiore trasparenza e regolamentazione del settore delle locazioni turistiche in Italia. Tuttavia, la necessità di gestire sia il CIR che il CIN potrebbe creare complessità aggiuntive per i locatori e le strutture ricettive, richiedendo una maggiore attenzione nella gestione dei dati e dei processi di registrazione.

La chiave del successo nell’adeguarsi alla nuova normativa risiede in una gestione accurata delle informazioni richieste, e in un monitoraggio costante degli aggiornamenti forniti dalle autorità competenti a livello regionale e nazionale.

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