Nuove regole europee: IVA per l’espropriazione di terreni agricoli
Una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea ha posto l’attenzione sul trattamento fiscale dell’espropriazione di terreni agricoli, stabilendo che tali operazioni devono essere soggette a IVA se il proprietario è un agricoltore registrato come soggetto passivo, indipendentemente dalla sua attività effettiva di commercializzazione fondiaria.
Indice
1. Descrizione del caso
2. Orientamento della Corte di Giustizia UE
3. Applicazione alla situazione dell’imprenditore agricolo
4. Conclusioni
1. Descrizione del caso
Il caso in questione, trattato con la sentenza dell’11 luglio 2024 (causa C-182/23) della Corte di giustizia UE, riguarda un imprenditore agricolo polacco che ha acquistato diversi lotti di terreno per espandere la sua azienda.
Successivamente, parte di questi lotti è stata espropriata dallo Stato per realizzare progetti infrastrutturali, come la rete stradale.
L’imprenditore ha, quindi, chiesto all’Autorità tributaria se fosse tenuto a versare l’IVA sull’indennità ricevuta per l’espropriazione dei terreni.
2. Orientamento della Corte di Giustizia UE
La Corte ha esaminato se l’espropriazione dei terreni costituisse una “cessione di beni” soggetta a IVA, conformemente alla Direttiva n. 2006/112/CE.
Secondo la normativa, una cessione di beni effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo nel territorio di uno Stato membro è soggetta a IVA.
La Corte ha stabilito che tre condizioni devono essere soddisfatte affinché un trasferimento di proprietà per espropriazione sia considerato una “cessione di beni” ai fini IVA:
- trasferimento del diritto di proprietà: il terreno deve passare effettivamente di proprietà dal proprietario all’amministrazione pubblica;
- espropriazione da parte dell’amministrazione pubblica: il trasferimento deve avvenire in virtù di una decisione unilaterale dell’amministrazione pubblica;
- pagamento di un’indennità: deve essere versata un’indennità al proprietario per il trasferimento della proprietà.
Attenzione – In considerazione del fatto che l’indennità è stata pagata in connessione diretta con il trasferimento della proprietà ed è stata effettivamente ricevuta, la Corte ha concluso che l’operazione costituisce una “cessione di beni” a titolo oneroso, soggetta a IVA.
3. Applicazione alla situazione dell’imprenditore agricolo
Nonostante l’imprenditore agricolo non avesse intrapreso azioni dirette per vendere i lotti di terreno, la Corte ha ritenuto che agisse come soggetto passivo in quanto i terreni facevano parte dell’attività economica dell’impresa agricola.
Pertanto, anche se non vi era una commercializzazione diretta dei terreni, il semplice fatto di essere un soggetto passivo registrato per l’attività agricola è stato sufficiente per applicare l’IVA sulla transazione.
4. Conclusioni
Questa decisione della Corte di giustizia dell’Unione Europea rappresenta un chiarimento significativo sul trattamento fiscale delle espropriazioni di terreni agricoli in relazione all’IVA. Gli agricoltori che sono registrati come soggetti passivi potrebbero ora essere soggetti a IVA quando i loro terreni vengono espropriati, anche senza una attiva commercializzazione fondiaria. Tale interpretazione mira a garantire una maggiore coerenza nell’applicazione delle normative fiscali europee riguardanti le cessioni di beni immobiliari in ambito agricolo.
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