Commercialisti: le novità su equo compenso, social network e sanzioni
Conclusa la pubblica consultazione, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha approvato in via definitiva il nuovo Codice deontologico della professione e il relativo Codice delle sanzioni, entrati in vigore rispettivamente il 1° e il 18 aprile 2024.
Tra gli aggiornamenti più rilevanti in ambito disciplinare sono da annoverare le nuove regole in materia di equo compenso e utilizzo dei mezzi di comunicazione, in particolare social network.
Indice
1. Il nuovo Codice deontologico della professione
2. L’equo compenso
3. I rapporti con i mezzi informazione e di comunicazione sociale
4. La pubblicità sull’attività professionale
5. Il nuovo Codice delle sanzioni disciplinari
6. La violazione delle norme sull’equo compenso
7. Le violazioni in materia di comunicazione e pubblicità
1. Il nuovo Codice deontologico della professione
Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha approvato, nella seduta del 21 marzo 2024, il nuovo Codice deontologico, dopo averlo messo in pubblica consultazione sino al 10 marzo 2024. La versione aggiornata del Codice deontologico è quindi entrata in vigore il 1° aprile 2024.
Il Codice, secondo quanto statuito all’art. 3, si applica:
- agli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella sezione A – Commercialisti e nella sezione B – Esperti contabili;
- alle società tra professionisti iscritte nell’Albo;
- ai tirocinanti;
- agli iscritti nell’elenco speciale dei non esercenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 139/2005, in quanto compatibili.
Nel Codice sono contenuti i principi e i doveri a cui il professionista deve uniformare la propria condotta nell’esercizio della professione e nei rapporti con i clienti, i colleghi, gli altri professionisti e i terzi, a tutela dell’affidamento della collettività e dei clienti, della correttezza dei comportamenti, nonché della qualità ed efficacia della prestazione professionale.
Osserva – Viene ribadito nel documento che il comportamento del professionista, anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere irreprensibile, rispettoso e consono al decoro, alla dignità e all’immagine del professionista e della professione.
Le principali novità del Codice, che si compone di 45 articoli, suddivisi in IV Titoli, sono rappresentate dall’art. 25 sull’equo compenso e dall’art. 39 sui rapporti con i mezzi d’informazione e di comunicazione sociale.
2. L’equo compenso
L’art. 25 del Codice deontologico, che disciplina l’equo compenso, obbliga il professionista:
a) a convenire con il cliente, in qualunque forma, un compenso per l’esercizio dell’attività professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento (D.M. n. 140/2012);
b) che proponga al cliente convenzioni, contratti o altri accordi, da lui esclusivamente predisposti, aventi ad oggetto l’esercizio dell’attività̀ professionale, di informare il cliente che è nulla la pattuizione di compensi che non siano giusti, equi e proporzionati alla prestazione professionale richiesta e che non siano determinati in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento (D.M. n. 140/2012).
Al fine di valutare se il compenso pattuito sia giusto, equo e proporzionato deve tenersi conto, caso per caso:
a) del valore e natura della pratica;
b) dell’importanza, difficoltà, complessità̀ della pratica;
c) delle condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico;
d) dei risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) dell’impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
f) del pregio dell’opera prestata;
g) dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento (D.M. n. 140/2012).
L’art. 25 fa espresso richiamo alla legge n. 49/2023 che definisce, all’art. 1, l’equo compenso quale la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; tale articolo, oltre a richiamare al primo comma l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, al comma 2 evidenzia che il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti dal D.M. n. 140/2012.
Inoltre, al quarto comma dell’art. 9 del D.L. n. 1/2012, è espressamente previsto che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale.
Osserva – Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima.
3. I rapporti con i mezzi informazione e di comunicazione sociale
L’art. 39 del Codice deontologico prevede che nei rapporti con la stampa e con tutti gli altri mezzi di informazione e di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, il professionista non deve:
- fornire notizie coperte dal segreto professionale;
- spendere il nome dei propri clienti;
- enfatizzare le proprie capacità professionali;
- comunicare informazioni equivoche, ingannevoli o suggestive.
Osserva – Inoltre, nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, l’iscritto deve astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa ledere l’onorabilità̀ delle istituzioni, anche di categoria, o comunque nuocere all’immagine e al decoro della professione e degli iscritti.
4. La pubblicità sull’attività professionale
Un ulteriore passaggio riguardo le modalità con le quali il professionista può pubblicizzare la propria attività è contenuto nell’art. 44 del Codice deontologico.
Al riguardo viene ribadito che le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie, comparative, enfatizzanti, superlative o suggestive.
Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, i quali devono avere fine esclusivamente promozionale, devono in ogni caso ispirarsi ed essere conformi al decoro e all’immagine della professione.
Osserva – Il secondo comma dell’art. 44 precisa che è in particolare vietato inviare, anche tramite terzi, comunicazioni telematiche e messaggi elettronici a potenziali clienti, offrendo le proprie prestazioni professionali senza che questi ne abbiamo fatto richiesta.
5. Il nuovo Codice delle sanzioni disciplinari
A seguito dell’adozione del nuovo Codice deontologico, nella seduta del 17 aprile 2024, è stato approvato dal CNDCEC anche il nuovo Codice delle sanzioni, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 18 aprile 2024.
Il Codice si compone di 29 articoli, suddivisi tra disposizioni disciplinari di carattere generale e sanzioni per specifiche violazioni delle norme contenute nel Codice deontologico della professione.
Il Codice si applica in sede di procedimento disciplinare per la determinazione delle sanzioni disciplinari irrogabili agli iscritti, agli iscritti nell’elenco speciale dei non esercenti e ai tirocinanti, in caso di violazione dei principi, degli obblighi e dei divieti stabiliti dal Codice Deontologico della Professione.
Osserva – La potestà di applicare le sanzioni disciplinari spetta al Consiglio di Disciplina dell’Ordine territoriale.
Così come era già stato previsto nella previgente versione del Codice delle sanzioni disciplinari, le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità della violazione e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dalla medesima.
A tal fine i Consigli di Disciplina devono valutare la gravità del fatto, l’eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista, nonché l’eventuale danno provocato.
Le sanzioni disciplinari, regolamentate dagli artt. 5, 6 e 7, sono:
- la censura che consiste in una dichiarazione formale di biasimo. La censura si applica per le infrazioni di non particolare gravità;
- la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni;
- la radiazione dall’Albo o dall’elenco che consiste nell’esclusione dall’Albo o dall’elenco speciale e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro Albo o elenco speciale su tutto il territorio nazionale.
6. La violazione delle norme sull’equo compenso
Anche per quanto riguarda il Codice delle sanzioni, le principali novità si riferiscono alle violazioni delle norme sull’equo compenso (art. 21-bis).
Per entrambe le due possibili violazioni è prevista l’applicazione della sanzione disciplinare della censura, ossia nel caso in cui:
- il professionista conviene con il cliente un compenso iniquo e non corrispondente ai parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento (dell’art. 25, comma 1, lett. a) del Codice deontologico);
- il professionista predispone un accordo senza informare il cliente dell’obbligo di rispettare le disposizioni normative in materia (dell’art. 25, comma 1, lett. b) del Codice deontologico).
7. Le violazioni in materia di comunicazione e pubblicità
Novità anche per le violazioni inerenti l’utilizzo dei mezzi di informazione e comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, per le quali è disposta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a tre mesi (art. 26).
Prevista infine la censura per tutte le violazioni in materia di pubblicità e utilizzo improprio dei titoli professionali (art. 27).