Dichiarazione IVA con LIPE del quarto trimestre da inviare entro il 29 febbraio
La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre del 2023 può essere effettuata insieme alla Dichiarazione IVA annuale 2024 compilando il Quadro VP. In tal caso, la dichiarazione IVA dovrà essere inviata entro e non oltre il 29 febbraio 2024.
Indice
1. Comunicazione LIPE del quarto trimestre con il Quadro VP
2. Soggetti esonerati
3. Regime sanzionatorio – Casistica
1. Comunicazione LIPE del quarto trimestre con il Quadro VP
La Dichiarazione IVA del 2024, relativa all’anno d’imposta 2023 (il cui modello è stato approvato con Provvedimento n. 8230 del 15 gennaio 2024), include il Quadro VP, il quale rimane invariato rispetto all’anno precedente. Questo quadro permette ai contribuenti di riportare direttamente nella dichiarazione annuale IVA i dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre del 2023, evitando così di presentare separatamente la LIPE tramite telematica.
Scegliendo questa opzione, la dichiarazione annuale IVA deve essere trasmessa entro il mese di febbraio, precisamente entro il 29 febbraio 2024, considerando che l’anno è bisestile.
Va da sé che i soggetti passivi IVA sono interessati alla compilazione del Quadro VP della Dichiarazione IVA se presentano la dichiarazione IVA entro il 29 febbraio 2024. In caso contrario dovranno procedere alla presentazione della LIPE relativa al quarto trimestre 2023, in via autonoma, senza compilazione del citato quadro.
2. Soggetti esonerati
Sono esentati dalla compilazione del Quadro VP i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o alla liquidazione periodica, a condizione che durante l’anno non vengano meno le condizioni di esenzione.
Questi soggetti includono:
- coloro che hanno registrato solo operazioni esenti o che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. n. 633/1972;
- i contribuenti che aderiscono al regime forfetario per le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti e professioni;
- coloro che usufruiscono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
- i produttori agricoli esentati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esentati dagli adempimenti Iva;
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva;
- soggetti passivi d’imposta che hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza obbligo di pagamento dell’Iva;
- soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti Iva;
- soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea, identificati nel territorio dello stato per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti non soggetti passivi d’imposta.
3. Regime sanzionatorio – Casistica
Per l’omessa incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA la sanzione va da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2.000.
La sanzione è ridotta alla metà se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene entro 15 giorni dalla scadenza stabilita, fermo restando la possibilità di procedere a ravvedimento operoso (sul punto si veda la Risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).
CASISTICA |
SANZIONE (di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997) |
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Omessa, incompleta ovvero infedele comunicazione. | In tal caso la sanzione amministrativa va da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2.000. |
Trasmissione effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria. | La sanzione è ridotta alla metà del minimo (quindi, pari ad euro 250 che corrisponde alla metà di euro 500). |
Trasmissione correttiva entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria. | |
Invio, integrazione, correzione dei dati attraverso dichiarazione annuale IVA (cfr. Risoluzione n. 104/E/2017). | Torna applicabile la sola sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 (da euro 500 ad euro 2.000) e non anche quella di errata dichiarazione IVA. |
Omessa sanatoria in dichiarazione IVA delle irregolarità della comunicazione (cfr. Risoluzione n. 104/E/2017). | In tal caso occorre presentare una dichiarazione annuale IVA integrativa, applicando oltre la sanzione di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 (da euro 500 ad euro 2.000) quella di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997. |