Saldo IMU 2023: le regole e le novità da ricordare

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Quest’anno la seconda rata IMU, ovvero il saldo IMU 2023, va versato, qualora ne ricorrano i presupposti, entro il 18 dicembre 2023, in considerazione del fatto che il 16 dicembre cade di sabato.

Con l’approssimarsi della scadenza, riepiloghiamo in sintesi le regole per il calcolo e il versamento dell’imposta e le novità intervenute.

ULTIMI AGGIORNAMENTI: Con riferimento all’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente il MEF ha precisato, con proprio comunicato stampa n. 181 del 12 dicembre 2023, che tale esenzione spetta anche se non è stato ancora adottato il decreto di attuazione riguardante il modello dichiarativo. I contribuenti che fruiscono dell’esenzione dovranno poi presentare la dichiarazione IMU, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno 2024.

Indice

1. Termini e modalità di versamento
2. Codici tributo
3. Base imponibile IMU
4. Esenzione IMU per gli immobili occupati

1. Termini e modalità di versamento

 

Cosa

Quando

Calcolo (*)

Modalità di versamento

Profili sanzionatori

Versamento 1a rata

IMU 2023

16 giugno 2023

La 1a rata va pagata applicando le aliquote nonché le detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei dodici mesi dell’anno precedente.

Attenzione – Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote IMU per il 2023 il contribuente potrà (è una facoltà, non un obbligo) far riferimento alle delibere relative al 2023 anche per il pagamento della 1a rata 2023. Risulta, comunque, possibile effettuare il versamento per tutto l’anno (1a e 2a rata 2023) in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2023, tenendo presente comunque che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2023 fino al 14 ottobre 2023 in modo che il Ministero possa provvedere alla loro pubblicazione sul proprio sito internet, di cui al D.Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28 ottobre 2023.

Il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale, nonché attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (piattaforma PagoPA), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

 

In caso di omesso o errato versamento dell’IMU tornerà applicabile la sanzione pari al 30% dell’imposta con possibilità, da parte del contribuente, di usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso.
Versamento 2a rata

IMU 2023

18 dicembre 2023

(in quanto il 16 dicembre cade di sabato)

La 2a rata 2023 (a saldo della prima) va pagata prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l’anno 2023, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al MEF, per il tramite dell’apposito “portale del federalismo fiscale” entro il 28 ottobre 2023.

Nei casi in cui il Comune non provveda all’invio della propria deliberazione entro il 14 ottobre 2023, la 2a rata a conguaglio della 1a andrà versato prendendo a riferimento quanto versato nel 2022.

(*) In merito agli Enti non commerciali, il versamento va effettuato in tre rate:

  • di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e
  • l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito.

2. Codici tributo

Codici tributo F24 – IMU

Codice tributo

Tipologia di immobile

Destinatario

3912 Abitazione principale e relative pertinenze: tale codice tributo sarà utilizzato per i possessori di abitazioni principali (e relative pertinenze) che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto per le altre vi è l’esclusione del pagamento. Inoltre, tale codice sarà utilizzato dai soggetti che hanno più pertinenze all’abitazione principale (per meglio dire più di un’unità per ciascuna categorie catastale C/2, C/6 e C/7).

Comune

3914

Terreni

Comune

3916

Aree fabbricabili

Comune

3918

Altri fabbricati diversi dall’abitazione principale

Comune

3925 Immobili ad uso produttivo, cat. D

Stato

3930

Immobili ad uso produttivo, cat. D, incremento aliquota Comune

Comune

Software commercialisti

3. Base imponibile IMU

La base imponibile su cui applicare l’IMU è disciplinata dai commi 3, 4, e 5 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011. Per la determinazione della base imponibile si deve fare riferimento alla normativa ICI, più in particolare il rinvio normativo è all’art. 5, commi 1, 3, 5, 6 del D.Lgs. n. 504/1992, integrato però dai commi 4 e 5 del D.L. n. 201/2011.

Ne consegue, di fatto, che la nuova IMU si applica su una base imponibile anch’essa individuata, almeno per quanto concerne la formula di calcolo, in analogia a quanto era stabilito ai fini ICI, e per meglio dire:

  • fabbricati accatastati: rendita catastale (rivalutata) al 1° gennaio dell’anno di imposizione, moltiplicata per i coefficienti di legge;
  • fabbricati non ancora accatastati e iscrivibili nel gruppo catastale D, se posseduti da imprese e distintamente (individualmente) contabilizzati: valore contabile al 1° gennaio dell’anno di imposizione ovvero, se successiva, alla data di acquisto, opportunamente rivalutato ogni anno, sulla base dei coefficienti dettati da apposito decreto ministeriale, distintamente per anno di sostenimento dei differenti costi iscritti in contabilità;
  • aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione;
  • utilizzazione edificatoria dell’area: valore dell’area fabbricabile, senza tenere conto del valore dell’immobile, fino a che questo non sia stato ultimato o altrimenti utilizzato: è il caso degli immobili in fase di ristrutturazione edilizia o simili;
  • terreni agricoli iscritti in Catasto: reddito dominicale al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato e moltiplicato per il coefficiente di legge.

La base imponibile, almeno per quanto concerne i fabbricati, è determinata dalla formula:

base imponibile = (rendita catastale + 5%) x moltiplicatore specifico

Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è ottenuto applicando, alle rendite vigenti al 1° gennaio dell’anno d’imposizione rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori modulati per tipologia di immobile:

Categoria catastale

Base imponibile

A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7

 (R.C. + 5%) * 160

A/10

 (R.C. + 5%) * 80

B – C/3 – C/4 – C/5

 (R.C. + 5%) * 140

C/1

 (R.C. + 5%) * 55

D (tranne D/5)

 (R.C. + 5%) * 65

D/5

 (R.C. + 5%) * 80

 

4. Esenzione IMU per gli immobili occupati

Occorre ricordare che la Legge di Bilancio 2023 ha stabilito che sono esenti dal pagamento dell’IMU i proprietari di immobili occupati che hanno presentato regolare denuncia (lett. g-bis) dell’art. 1, comma 759, della Legge n. 160/2019, introdotta dall’art. 1, comma 81, della Legge 197/2022).

L’esenzione compete in relazione:

  • agli immobili non utilizzabili né disponibili,
  • per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (art. 614, comma 2, c.p.) e invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale,
  • limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Attenzione – Il soggetto passivo deve comunicare al Comune su cui insiste interamente o prevalentemente l’immobile, con le modalità telematiche da stabilire con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (ad oggi non pubblicato):

  • il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione;
  • la perdita dei requisiti richiesti per l’esenzione.

Per ulteriori approfondimenti si legga il commento pubblicato su DK Post Immobili occupati: dal 2023 esenzione IMU.

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