Corrispettivi elettronici: compliance e novità “decreto Energia”

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Corrispettivi sotto stretta osservazione e qualche novità normativa. È questo il quadro delineato, da un lato, dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 352652/2023, che ha disposto l’invio di comunicazioni di invito spontaneo all’adempimento ai contribuenti in capo ai quali rilevano, su base mensile, incassi POS di ammontare superiore ai corrispettivi ed alle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio. Dall’altro lato, con il cd. “decreto Energia”, D.L. n. 131 del 29 settembre 2023, art. 4, sono state introdotte disposizioni volte ad agevolare ed incentivare il ravvedimento delle violazioni compiute in ambito di obblighi di certificazione dei corrispettivi.

Indice

1. Corrispettivi sotto osservazione: comunicazione di anomalie e compliance
2. Ravvedimento operoso e regime sanzionatorio
3. Riflessi ai fini IVA
4. Decreto Energia: ravvedimento corrispettivi più accessibile e meno penalizzante

1. Corrispettivi sotto osservazione: comunicazione di anomalie e compliance

Numerosissimi contribuenti si sono visti recapitare “comunicazioni di compliance” per mezzo delle quali l’Agenzia delle Entrate segnala all’attenzione degli interessati la presenza di eventuali anomalie, desunte dalla presenta – in una o più mensilità – di incassi a mezzo moneta elettronica di ammontare superiore alla somma delle fatture emesse e dei corrispettivi elettronici certificati nel medesimo mese.

In presenza di tale discrasia, la missiva trasmessa dall’Agenzia evidenzia l’ammontare complessivo, relativo all’anno di imposta 2022, delle differenze rilevate su base mensile; separatamente, mediante messa a disposizione nel Cassetto Fiscale e in area riservata di Fatture e Corrispettivi, vengono forniti ulteriori dettagli, che possono risultare utili (ma solo in parte) a verificare la fondatezza dell’alert.

Innanzitutto, occorre comprendere la logica secondo la quale sono stati effettuati i conteggi da parte dell’Agenzia delle Entrate: da un lato, sono stati presi in considerazione l’ammontare del totale delle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio con riferimento ad un determinato mese (indipendentemente dalle eventuali modalità di pagamento specificate nelle stesse) sommato al totale dei corrispettivi elettronici trasmessi per il medesimo mese.

Questo “monte di corrispettivi certificati” (inteso come somma delle fatture emesse e dei corrispettivi) è stato posto a raffronto con i dati che gli istituti bancari, i gestori dei circuiti di carta di credito / debito e, in generale, i gestori di moneta elettronica, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate con riferimento a ciascun contribuente, sotto forma di totale giornaliero transato tramite POS, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 22, comma 5, ultimo periodo, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e modificato dall’art. 18 del D.L. del 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge del 29 giugno 2022, n. 79.

In termini generali, l’eventuale differenza su base giornaliera (intesa come monte corrispettivi inferiore agli incassi POS) non fa scattare alcun allarme; la verifica, infatti, è stata effettuata dall’Agenzia delle Entrate su base mensile, con ciò consentendo di “assorbire” almeno in parte le eventuali differenze derivanti dalla possibile asincronia tra momento di certificazione del corrispettivo e momento di incasso con moneta elettronica.

Quanto sopra, tuttavia, non vale quando tale asincronia si sia verificata nel passaggio da un mese all’altro. In altri termini, è possibile che eventuali differenze derivino banalmente da sfasamenti di carattere temporale, a seguito di emissione di fattura elettronica in un determinato mese, seguito da incasso in moneta elettronica in un mese successivo; tuttavia, visto che le informazioni relative agli incassi a mezzo POS sono resi disponibili solo per i mesi oggetto di compliance, e solo sotto forma di totale giornaliero (senza singolo dettaglio delle transazioni), è estremamente difficile effettuare una verifica al fine di comprendere, ed eventualmente giustificare, le differenze rilevate dall’Agenzia.

Effettuate comunque le opportune verifiche, il contribuente ha facoltà, in proprio o tramite un intermediario incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, di colloquiare con l’Agenzia delle Entrate, al fine di chiedere chiarimenti e/o segnalare quelle circostanze, non conosciute dall’Agenzia, che possono giustificare gli scostamenti rilevati.

Tra le motivazioni possibili degli scostamenti, come si è detto:

  • il possibile sfasamento temporale tra il momento in cui il corrispettivo è stato certificato e il successivo momento dell’incasso;
  • altre motivazioni possono essere la presenza di incassi POS riferiti ad operazioni che non trovano rappresentazione nello SDI (si pensi, ad esempio, alle tabaccherie che accettano pagamenti in moneta elettronica).

A seguito di una prima disamina di alcuni casi, vi è altresì da rilevare che talora pare vi siano proprio problemi “a monte”, a livello di base dati, visto che alcuni contribuenti si ritrovano con movimentazioni comunicate dai gestori di moneta elettronica all’Agenzia delle Entrate che non corrispondono alla realtà (apparentemente duplicati).

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2. Ravvedimento operoso e regime sanzionatorio

Detto questo, se dalla verifica emergono effettivamente corrispettivi che non sono stati certificati, il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997, al fine di contenere le sanzioni dovute.

Su tali sanzioni occorre riflettere, avendo cura di tenere in considerazione tutte le ricadute della mancata certificazione dei corrispettivi, dalla quale conseguono non solo specifiche sanzioni in materia di violazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, ma anche conseguenze in termini di:

  • imposta sul valore aggiunto dovuta;
  • errata trasmissione LIPE;
  • infedele dichiarazione IVA;
  • conseguenze in termini di imposte dirette e contribuzione obbligatoria.

Sanzioni ordinarie

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio ordinariamente applicabile al caso della violazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, la norma prevede, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997:

  • sanzione dal 90% al 180% dell’imposta non correttamente certificata;
  • nel caso di operazioni “non Iva” (es. regime forfettario), sanzione dal 5% al 10% dei corrispettivi non certificati;
  • con sanzione minima di 500 euro per ciascuna operazione.

Sanzioni accessorie

Inoltre, il D.Lgs. n. 471/1997 prevede, all’art. 12, una ulteriore sanzione accessoria di sospensione dell’attività, da tre giorni a un mese, oppure da un mese a sei mesi se le violazioni superano l’ammontare di 50.000 euro.

Osserva – Tale sanzione accessoria si applica se nel corso del quinquennio vengono compiute quattro distinte violazioni in diversi giorni.

Attenzione – Infine, l’art. 13, comma b-quater), del D.Lgs. n. 472/1997 prevede l’impossibilità di accedere al ravvedimento operoso se la violazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi è già stata constata (PVC).

È in questo quadro sanzionatorio che si innestano le misure introdotte con il cd. “decreto Energia”, volto ad incentivare e rendere maggiormente appetibile il ricorso al ravvedimento operoso per sanare le violazioni degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, come meglio esaminato nel seguito.

3. Riflessi ai fini IVA

Violazioni riferite al 2022

Se la mancata certificazione dei corrispettivi riguarda l’anno 2022, occorre comunque considerare anche i riflessi a livello di imposta sul valore aggiunto: risulta infedele il modello IVA 2023 – poiché non comprende i corrispettivi che “vengono alla luce” tramite il ravvedimento – pertanto occorre presentare dichiarazione integrativa, versando la dovuta sanzione.

Ricorrendo al ravvedimento operoso, la sanzione è pari al 90% della maggiore imposta, ridotta ad un settimo.

È inoltre necessario:

  • versare l’imposta, maggiorata di interessi (ma senza sanzione da tardivo versamento perché assorbita da quella per dichiarazione infedele);
  • ravvedere la / le comunicazioni periodiche Iva interessate dalla modifica;
  • per finire, tenere conto del reddito che emerge, rideterminando le risultanze del modello Redditi 2023 anno di imposta 2022, e ravvedendo le eventuali maggiori imposte dovute a titolo di saldo e primo acconto;
  • infine, se il reddito così come rideterminato discendono maggiori contributi previdenziali, occorre considerare anche questo ulteriore riflesso, versando le differenze, e ricordando che non è possibile ravvedere le sanzioni di carattere previdenziale.

Violazioni riferite al 2023

Se le violazioni si riferiscono al 2023, invece, occorre ravvedere l’insufficiente versamento periodico IVA, e la LIPE, e (ovviamente) tenere conto dei maggiori corrispettivi che sono emersi con riferimento a tale annualità sia ai fini del dichiarativo IVA che reddituali.

4. Decreto Energia: ravvedimento corrispettivi più accessibile e meno penalizzante

Come abbiamo avuto modo di argomentare, l’attenzione sui corrispettivi (dall’anno 2022 in poi) è, in questo momento, particolarmente alta. In questo quadro, che potenzialmente potrebbe indurre più di un contribuente a ravvedere le violazioni degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, si innesta l’art. 4 del “decreto Energia”, D.L. n. 131/2023, che introduce importanti novità, ma di portata circoscritta nel tempo.

Tale decreto prevede, infatti, per le violazioni compiute nel corso del 2022, e fino al 30 giugno 2023:

  • la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso anche se le violazioni sono già state constatate;
  • l’inapplicabilità della sanzione accessoria della sospensione dell’attività.

Il quadro di sintesi che ne deriva è il seguente.

In assenza di PVC

  • È possibile ravvedere le violazioni 2022, come da norma ordinaria, con riduzione delle sanzioni ad 1/7.
  • È possibile ravvedere le violazioni 2023, come da norma ordinaria, con riduzione delle sanzioni ad 1/8.
  • Non si applica la sanzione accessoria della sospensione dell’attività, in forza della deroga introdotta dal “decreto Energia”.

In presenza di PVC

  • È possibile ravvedere le violazioni 01.01.2022 – 30.06.2023, in forza della deroga introdotta dal “decreto Energia”, con riduzione ad 1/5.
  • Non si applica la sanzione accessoria della sospensione dell’attività, in forza della deroga introdotta dal decreto Energia.

Attenzione – Per potersi giovare delle misure particolari introdotte dal “decreto Energia” – art. 4 del D.L. n. 131 del 29 settembre 2023 – è necessario:

  • che le violazioni siano state compiute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023;
  • che l’eventuale constatazione (processo verbale) avvenga entro il 31 ottobre 2023;
  • che il ravvedimento venga formalizzato entro il 15 dicembre 2023 e, in presenza di PVC, prima che le sanzioni vengano contestate.

 

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