Il controllo di qualità dell’attività del revisore

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Definite le prime Linee Guida in materia di controlli della qualità sui revisori e sulle società di revisione. I lavori del Comitato Consultivo incaricato di definire la disciplina si sono conclusi con la Relazione pubblicata il 7 luglio 2023.

Indice

1. Premessa
2. Le linee di indirizzo del MEF
3. Soggetti destinatari dei controlli della qualità
4. Oggetto dei controlli della qualità
5. Periodicità dei controlli
6. L’analisi del rischio
7. Criteri di selezione degli ispettori della qualità
8. Formazione degli ispettori della qualità
9. Svolgimento dei controlli della qualità
10. Compenso degli ispettori della qualità e incremento del contributo annuale

1. Premessa

Lo scorso 7 luglio 2023 il Comitato consultivo per i controlli della qualità, costituito con le determine RGS n. 28368 del 17/2/2023 e n. 80957 del 20/4/2023, ha concluso l’attività di analisi e studio in materia di controlli della qualità sui revisori e sulle società di revisione e ha proposto criteri e schemi procedurali per l’attuazione della disciplina dei controlli.

Il regolamento pubblicato risulta ben definito e dettagliato, finalizzato anche a recepire l’obiettivo del controllo della qualità statuito dallo stesso MEF ossia quello di “stimolare la sensibilità operativa, qualitativa di etica e di metodo nello svolgimento dell’attività professionale in capo al revisore legale a garanzia della credibilità del mercato delle imprese”.

2. Le linee di indirizzo del MEF

L’iter per la definizione delle prime regole per avviare le procedure per il controllo dell’attività del revisore legale prende avvio lo scorso 17 febbraio 2023 con la determina n. 28368 del MEF che ha nominato i componenti del Comitato consultivo in materia di controlli sulla qualità della revisione legale dei conti, tenuto a pubblicare entro il 30 giugno 2023 una specifica relazione di sintesi delle decisioni assunte.

Compiti del Comitato

In particolare la Determina ha sottolineato come al Comitato sono assegnati i compiti di:

  1. analisi e studio in materia di controlli della qualità sui revisori legali e sulle società di revisione titolari di incarichi sugli Enti diversi dagli Enti di interesse pubblico e dagli Enti sottoposti a regime intermedio;
  2. nonché il compito di predisporre proposte di criteri per l’attuazione della disciplina dei controlli di qualità e di schemi di procedure finalizzate al relativo svolgimento.

Criteri per l’attuazione della disciplina

La Determina ha statuito anche altri punti specifici, fra cui che:

  1. le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario del MEF;
  2. i controlli riguarderanno anche i membri del Collegio Sindacale a cui è affidata la revisione legale dei conti;
  3. la selezione dei soggetti da sottoporre al controllo di qualità deve avvenire sulla base di un’analisi del rischio e relativamente a incarichi su società che superano i limiti di quelle che lo stesso decreto definisce come piccole imprese;
  4. Il controllo si baserà su:
  • esame dei documenti di revisione selezionati con valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili;
  • quantità e qualità delle risorse impiegate;
  • corrispettivi della revisione;
  • sistema di controllo interno;
  • rispetto da parte del revisore dei principi professionali, delle disposizioni di legge e dei regolamenti;
  • analisi delle relazioni emesse che siano appropriate alle circostanze.

Nel rispetto delle disposizioni, il Comitato ha iniziato i lavori il 1° marzo 2023 per concluderli il 30 giugno. Le principali questioni e decisioni prese sono state rese note nella Relazione divulgata lo scorso 7 luglio 2023.

Il comitato nella Relazione finale dei lavori svolti pubblicata lo scorso 7 luglio ha riepilogato le decisioni assunte per l’attivazione della disciplina dei controlli, conformemente a quanto previsto dalle indicazioni della determina nei seguenti otto punti.

3. Soggetti destinatari dei controlli della qualità

Sono soggetti ai controlli di qualità:

  • tutti gli iscritti al Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi
  • i singoli componenti del Collegio sindacale quando a tale organo è demandato l’incarico di revisione legale.

Il controllo avverrà su due livelli:

  1. la verifica come singolo professionista;
  2. la verifica come componente del Collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti.

Attenzione – Verrà selezionato uno dei sindaci sulla base dell’analisi del rischio, con successiva estensione del controllo agli altri componenti del Collegio sindacale.

4. Oggetto dei controlli della qualità

L’approccio alle verifiche si basa sull’analisi della documentazione di revisione da cui desumere:

  • la conformità ai principi di revisione, ivi inclusi quelli relativi al controllo della qualità, e ai requisiti d’indipendenza;
  • la quantità e la qualità delle risorse impiegate;
  • la congruità dei corrispettivi per l’attività svolta.

5. Periodicità dei controlli

La periodicità dei controlli viene stabilita sulla base di un’analisi del rischio e di determinati parametri dimensionali.

In particolare, detti controlli devono comunque essere svolti almeno ogni 6 anni laddove i Revisori abbiano incarichi su imprese che superano almeno due dei seguenti parametri numerici:

  1. totale attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  2. ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8 milioni di euro;
  3. numero medio di occupati durante l’esercizio: 50 dipendenti.

Per i Revisori con incarichi sulle imprese che non superano detti parametri dimensionali, è prevista una periodicità più ampia più ampia, tenuto conto del termine massimo di conservazione della documentazione di revisione.

6. L’analisi del rischio

Il processo di analisi del rischio viene condotto per step, ovvero:

  • fase 1: definizione di un primo elenco di soggetti da controllare mediante selezione sulla base di determinate caratteristiche soggettive del Revisore (tra cui, ad esempio, provvedimenti ai sensi degli artt. 24 e 24-bis del D.Lgs. n. 39/2010) e dei dati basilari degli incarichi attivi;
  • fase 2: affinamento del primo elenco attraverso un’analisi del portafoglio clienti del Revisore, considerato:
  • il numero degli incarichi distinti per tipologia societaria;
  • la dimensione delle imprese revisionate (totale attivo dello stato patrimoniale, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni e dipendenti medi occupati durante l’esercizio);
  • il totale dei corrispettivi di revisione legale dei conti maturati nell’anno.

7. Criteri di selezione degli ispettori della qualità

Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 dell’art. 21-bis del D.Lgs. n. 39/2010, viene statuita l’istituzione di un apposito elenco di ispettori della qualità.

Gli ispettori della qualità da selezionare devono essere dotati di competenze altamente tecniche nel campo della revisione legale dei conti, dell’informativa finanziaria e del bilancio, maturate nel corso di una pluriennale esperienza teorica e pratica, e di una specifica formazione in materia di controllo della qualità, come richiesta dall’art. 5-bis del D.Lgs. n. 39/2010, al fine di rendere omogeneo il livello qualitativo dei controlli.

8. Formazione degli ispettori della qualità

È prevista la definizione di percorsi formativi altamente specialistici, strutturati in moduli con frequenza in presenza e con un esame che attesti l’effettiva acquisizione delle competenze richieste dall’incarico.

I corsi devono prevedere due differenti livelli formativi:

  1. il primo corso a numero limitato, conforme all’articolo 5-bis, è destinato a coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, presentino domanda per l’inserimento nell’elenco degli ispettori e si concluderà con un esame, il cui superamento consentirà l’iscrizione all’elenco stesso;
  2. il secondo corso destinato ai soggetti che sono stati iscritti nell’elenco degli ispettori e che verterà in maniera più specifica sulle metodologie da applicare nello svolgimento dei controlli della qualità.

9. Svolgimento dei controlli della qualità

Al fine dello svolgimento dei controlli:

  • sarà elaborato un manuale metodologico contenente procedure e direttive, cui l’ispettore della qualità dovrà conformarsi nello svolgimento dei controlli, per evitare comportamenti eccessivamente discrezionali e conseguenti contestazioni da parte dei soggetti controllati;
  • sarà predisposto un programma di lavoro predefinito, al fine di ottimizzare le tempistiche dei controlli e garantire uniformità e obiettività dell’attività degli ispettori;
  • il revisore selezionato sarà informato con congruo preavviso;
  • il controllo sarà svolto da un ‘team’ formato da almeno due ispettori, di cui almeno uno del MEF (anche, eventualmente, con funzione di ‘tutor’), che potranno effettuare le verifiche con modalità diverse, in presenza o da remoto.

10. Compenso degli ispettori della qualità e incremento del contributo annuale

Ai sensi del comma 12 dell’art. 21-bis del D.Lgs. n. 39/2010, gli oneri derivanti dallo svolgimento dei controlli della qualità devono essere finanziati dai contributi degli iscritti al Registro.

A tal fine il Comitato ritiene che contributo dovrebbe essere, adeguatamente incrementato ‘ad hoc’, prevedendo un aumento minimo a carico dei Revisori della Sezione B e dei soggetti di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2010, ed un ulteriore componente prevalente posta a carico dei Revisori della Sezione A, assoggettati al controllo del MEF, che sarà calcolata sulla base dei corrispettivi della revisione legale dei conti maturati nell’anno precedente.

Al fine di procedere con l’attivazione della disciplina sui controlli della qualità dell’attività del revisore, il Comitato conclude sollecitando il Ministero alla piena attuazione del D.Lgs. n. 39/2010, sia per quanto riguarda l’avvio e lo svolgimento dei controlli che per il reperimento delle risorse necessarie.

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