Titolare effettivo: comunicazione richiesta nei Redditi 2023

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Si torna a parlare di comunicazione del titolare effettivo, tra obblighi di comunicazione al Registro Imprese ancora nel limbo, e nuovi obblighi di indicazione in sede di dichiarazione dei Redditi 2023 anno di imposta 2022, al verificarsi di determinate condizioni.

Indice

1. La comunicazione del titolare effettivo al Registro Imprese
2. I nuovi obblighi di comunicazione nel modello Redditi 2023
3. Esempio di compilazione del modello Redditi 2023

1. La comunicazione del titolare effettivo al Registro Imprese

Andiamo quindi con ordine, evidenziando innanzi tutto che, per quanto riguarda la comunicazione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) dei dati della o delle persone fisiche che possiedono o controllano l’entità giuridica o ne risultano beneficiari, nonostante l’adempimento paresse essere imminente, mancano all’appello ancora tutti i necessari decreti attuativi. In altri termini, tutto è ancora fermo, e alcuna scadenza è stata ancora definita.

Per ulteriori approfondimenti, anche in merito alle regole per l’individuazione del titolare effettivo, valide anche per quanto di seguito esaminato, vedasi l’articolo “La comunicazione dei titolari effettivi delle società”.

2. I nuovi obblighi di comunicazione nel modello Redditi 2023

Se la comunicazione al Registro Imprese è ferma, l’identificazione e la comunicazione del titolare effettivo dovranno comunque essere gestite in sede di modello Redditi 2023, con riferimento ai nuovi obblighi, diversi da quelli relativi alla comunicazione di cui sopra, introdotti nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea.

Soggetti obbligati

Il riferimento è al neo introdotto rigo RU150, la cui finalità è quella di accertare la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi in presenza di determinati benefici riconosciuti sotto forma di credito di imposta. L’obbligo, pertanto, non riguarda qualsiasi credito di imposta, bensì esclusivamente:

  • il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui alla legge n. 178/2020 (4.0 ma anche “ordinario”, nella misura del 6%, 10% o 15% a seconda delle casistiche);
  • il credito d’imposta relativo alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla legge n. 160/2019;
  • il credito d’imposta formazione 4.0 di cui alla legge n. 205/2017.

In presenza di tali crediti di imposta, così come previsto dalle istruzioni di compilazione, i beneficiari delle agevolazioni sono chiamati ad indicare – al già menzionato rigo RU150 – i dati relativi ai titolari effettivi dei fondi, ai sensi dell’art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio).

Attenzione – Laddove le persone fisiche che sono i “titolari effettivi” dei beneficiari dei crediti di imposta cui sopra siano più di una, dovranno essere compilati più righi 150.

Informazioni richieste

Le informazioni richieste per ciascun titolare effettivo sono:

  • il codice fiscale; i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono compilare anche le colonne da 6 a 9, indicando, in particolare, nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita;
  • il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato (colonne da 10 a 15), ove diverso dalla residenza anagrafica;
  • i dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all’estero e/o al domicilio anagrafico all’estero, quest’ultimo se diverso dalla residenza anagrafica all’estero (colonne da 16 a 23).

Attenzione – Gli obblighi di compilazione, in presenza delle tre tipologie di crediti di imposta sovra elencati, scattano laddove si sia beneficiato di uno (o più) di tali crediti di imposta distintamente per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022.

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3. Esempio di compilazione del modello Redditi 2023

Caso 1

La società “X” ha beneficiato nel 2020 del credito di imposta formazione 4.0 e nel 2022 del credito di imposta beni strumentali. Nel 2020 il titolare effettivo della società “X” era il sig. Tizio, invariato nel 2022:

-> nel modello Redditi della società “X” occorre compilare il rigo RU150 barrando l’anno 2020 e indicando i dati di Tizio. Ulteriormente, occorre compilare nuovamente il rigo RU150 barrando l’anno 2022, indicando nuovamente i dati di Tizio.

Caso 2

Se, nella medesima situazione sui sopra, nel 2020 il titolare effettivo era il sig. Tizio, mentre nel 2022, ad esempio a seguito di una variazione nella compagine sociale, i titolari effettivi sono lo stesso Tizio, ma anche il sig. Caio:

-> nel modello Redditi della società “X” occorre compilare il rigo RU150 barrando l’anno 2020 e indicando i dati di Tizio. Ulteriormente, occorre compilare nuovamente il rigo RU150 barrando l’anno 2022, indicando nuovamente i dati di Tizio, e poi ancora un rigo RU150, barrando l’anno 2022, indicando i dati di Caio, per un totale di tre righi RU150.

Attenzione – Per completezza si evidenzia che, sempre e solo in presenza delle tre tipologie di crediti di imposta cui sopra, occorre prestare attenzione anche al rigo RU151, guardando sempre agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022, al fine di segnalare, se ricorre il caso, la presenza di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito, come da indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33.

In questo caso, al rigo RU 151 occorre indicare:

  • in colonna 1, il codice del credito d’imposta;
  • in colonna 2, l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;
  • in colonna 3, la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita.

(Immagine tratta da modello Redditi SP 2023)

Modello redditi 2023

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