Autodichiarazione aiuti di Stato Covid rinviata al 31 gennaio 2023

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Slitta dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023 il termine per l’invio telematico della “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Un adempimento decisamente complesso, che tentiamo di approcciare con semplicità nel tentativo di favorire la comunicazione tra i professionisti del settore fiscale ed i loro assistiti.

ULTIMI AGGIORNAMENTI: Modello e istruzioni per l’autodichiarazione aggiornati in data 16 gennaio 2023 con l’introduzione di una nuova casella “Annullamento”, che consente di annullare la comunicazione precedentemente trasmessa e presentare, sempre entro il 31 gennaio 2023, una nuova dichiarazione. Leggi anche: Autodichiarazione aiuti di Stato Covid, è possibile l’annullamento.

Con il Provvedimento n. 439400 pubblicato il 29 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga del termine di presentazione dell’Autodichiarazione per gli aiuti di Stato al 31 gennaio 2023. È il secondo rinvio dopo quella concesso a giugno che aveva stabilito la nuova scadenza del 30 novembre 2022. Con lo stesso provvedimento è stata prevista anche la proroga del termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.

Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 398976 del 25 ottobre 2022, alla versione “ordinaria” – la cui compilazione resta possibile, anche in via facoltativa – si è affiancata una versione “semplificata”, destinata ai numerosissimi contribuenti che non presentano problematiche di superamento dei limiti, né hanno avuto bisogno di ricorrere ai limiti maggiorati della Sezione 3.12 del T.F.
Ulteriori indicazioni per la corretta compilazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con alcune FAQ pubblicate sul proprio sito.

Indice

1. Premessa
2. Cos’è la comunicazione aiuti di Stato Covid-19?
3. Chi è tenuto a presentare la comunicazione aiuti Covid-19?
4. La comunicazione aiuti Covid ed il Registro Nazionale degli aiuti di Stato
5. Se compilo il quadro RS del modello Redditi, posso evitare la comunicazione?
6. Ho aderito alla definizione agevolata degli avvisi bonari. Cosa devo fare?
7. Comunicazione aiuti di Stato Covid semplificata. Chi può presentarla?
8. Comunicazione aiuti di Stato Covid semplificata. Come compilarla?
9. Comunicazione aiuti di Stato Covid semplificata e comunicazione al RNA
10. Definizione agevolata degli avvisi bonari e comunicazione semplificata

1. Premessa

In scadenza il 30 novembre 2022 due adempimenti di fondamentale importanza: la trasmissione telematica del modello Redditi 2022, anno di imposta 2021, e – se dovuta – della dichiarazione IRAP, e la trasmissione telematica della cd. “Comunicazione Aiuti di Stato Covid-19”, ovvero la “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

ATTENZIONE: Per venire incontro alle difficoltà manifestate dagli operatori nell’accedere alla sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stati (Rna) e reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle autodichiarazioni, l’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 439400/2022, ha stabilito il rinvio del termine per la presentazione dell’Autodichiarazione per gli aiuti di Stato dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023.

Si tratta di aspetti in ordine ai quali i professionisti del settore fiscale sono impegnati già da mesi e, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione Aiuti di Stato, approcciare la questione con un linguaggio non strettamente da addetti ai lavori non è semplice.

Con l’intento di fornire qualche indicazione utile alle imprese ed ai professionisti che operano in campo diverso da quello fiscale, nonché un eventuale strumento di comunicazione a favore del consulente fiscale verso il proprio cliente, tentiamo di riassumere in parole il più semplici possibili le caratteristiche di questa “comunicazione Aiuti Covid-19”, la cui introduzione tante polemiche ha suscitato, con l’ausilio di alcune semplici domande e risposte.

 

2. Cos’è la comunicazione aiuti di Stato Covid-19?

Si tratta di una comunicazione, da trasmettersi obbligatoriamente in via telematica entro il 31 gennaio 2023. L’obbligo è stato introdotto dall’art. 1, comma 13 e seguenti, del D.L. n. 41/2021, cd. decreto “Sostegni”.

Occorre ricordare che tutti gli aiuti straordinari che sono stati concessi durante il periodo pandemico erano subordinati al rispetto di precise condizioni, e sottostavano altresì a limiti massimi di aiuto. Quanto sopra, a seguito dell’accordo stipulato in sede europea, con la finalità di evitare distorsioni di mercato (ovvero, di evitare che alcune nazioni europee aiutassero più di altre le proprie imprese ed i lavoratori autonomi, creando squilibri a livello di concorrenza tra i vari Paesi).

Questo accordo quadro è il cd. “Temporary Framework”, nel quale sono state appunto fissati limiti e condizioni nell’ambito dei quali i diversi Paesi europei potevano concedere aiuti, quali i contributi a fondo perduto, i crediti di imposta locazioni, ecc.

 

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A seguito di questo accordo, ciascun Paese è tenuto a rendicontare in Europa gli aiuti concessi. Per tale ragione, con il già citato decreto “Sostegni”, in estrema sintesi è stato detto: prima si erogano gli aiuti (visto lo stato di urgenza), poi si chiamano i beneficiari a rendicontare tutti gli aiuti ottenuti, obbligando alla restituzione se non si autocertifica di aver rispettato tutte le condizioni, oppure obbligando alla restituzione della differenza se gli aiuti sono stati ottenuti rispettando le condizioni, ma in misura eccedente rispetto a quella spettante.

ATTENZIONE: La finalità della comunicazione aiuti Covid-19, quindi, è quella di rendicontare, sin dall’inizio della pandemia, tutti gli aiuti che sono stati ottenuti, autocertificando che sono stati ottenuti nel rispetto delle condizioni imposte, e nei limiti consentiti (oppure, dichiarando che i limiti sono stati superati e che, pertanto, occorre restituire una parte dei benefici, maggiorati di interessi).

3. Chi è tenuto a presentare la comunicazione aiuti Covid-19?

Sono tenuti a trasmettere la “comunicazione Aiuti Covid-19” tutti i contribuenti che hanno goduto di anche solo uno degli aiuti elencati nell’art. 1, comma 13 e seguenti, del D.L. n. 41/2021.

Si tratta dei cd. “aiuti ombrello”, elencati nella disposizione di norma, ovvero degli stessi aiuti che ritroviamo nella Sezione 1 del quadro A della Comunicazione (modulistica disponibile qui). L’unica eccezione prevista è quella che vede il beneficiario degli aiuti aver già autocertificato integralmente gli aiuti ottenuti in precedenza (ad esempio in sede di richiesta del Contributo a fondo perduto perequativo).

ATTENZIONE: L’elenco degli “aiuti ombrello” è corposo e per ciascun aiuto occorre indicare se fruito, e nell’ambito di quale “sezione” del Temporary Framework.

Senza entrare in questa sede troppo nel tecnico, occorre chiarire il concetto di Sezione, ricordando che l’accordo europeo prevedeva due modi possibili di accedere agli aiuti:

  1. Sezione 3.1, con requisiti da rispettare più modesti, e limiti di aiuto inferiori (quello utilizzato dalla stragrande maggioranza delle micro e piccole imprese);
  2. Sezione 3.12, riservata ai contribuenti di maggiori dimensioni, cui era imposto il rispetto di condizioni più stringenti ma contestualmente il riconoscimento di aiuti più corposi.

ATTENZIONE: A seconda della sezione cui si è fatto riferimento, deve essere compilata la relativa autocertificazione presente nella comunicazione. Se si è fatto riferimento ad entrambe le sezioni, entrambe le autocertificazioni devono essere compilate e sottoscritte.

4. La comunicazione aiuti Covid ed il Registro Nazionale degli aiuti di Stato

Tutti gli aiuti di Stato (non solo quelli Covid-19) devono essere comunicati all’amministrazione finanziaria, che a sua volta provvedere ad iscriverli in un apposito registro (pubblicamente consultabile qui).

Al fine di effettuare questa comunicazione, i contribuenti già in precedenza sono stati chiamati a compilare:

  1. la sezione IS del modello IRAP (aiuti di Stato) nel caso di esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 e/o del primo acconto IRAP 2020 ex art. 24 decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020);
  2. il quadro RS del Modello redditi 2021 riferimento anno 2020, per gli aiuti concessi nell’anno 2020.

Per quanto riguarda il 2021, invece, il quadro è il seguente:

  • gli aiuti di Stato quali i contributi a fondo perduto, o i crediti di imposta locazioni, possono essere comunicati compilando il quadro RS nel modello Redditi 2022, oppure, in alternativa, fornendo in sede di comunicazione Aiuti Covid le informazioni relative alla Forma Giuridica e Dimensione di impresa (nel frontespizio), nonché settore e ATECO nel quadro A;
  • quanto sopra come regola generale, tuttavia in taluni casi (es. tax credit locazioni) il beneficio deve comunque essere inserito in quadro RS (poiché con la sola comunicazione non è possibile comunicarne l’ammontare).

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5. Se compilo il quadro RS del modello Redditi, posso evitare la comunicazione?

Assolutamente no, perché la comunicazione aiuti di Stato può (compilando i campi facoltativi) assolvere alle funzioni di trasmissione dei dati al Registro Nazionale Aiuti di Stato, ma la sua funzione principale è un’altra: rendere autocertificazione (con conseguenze, anche penali, in caso di dichiarazioni false) di aver percepito gli aiuti Covid-19 nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite in sede europea.

ATTENZIONE: Tale autocertificazione non può essere in alcun modo resa mediante la semplice compilazione del quadro RS di Redditi, ecco perché la compilazione di questo quadro non può mai assolvere al compito della comunicazione Aiuti di Stato.

6. Ho aderito alla definizione agevolata degli avvisi bonari. Cosa devo fare?

Per quanto riguarda la definizione agevolata degli avvisi bonari, la stessa deve essere evidenziata nella comunicazione aiuti Covid-19 barrando decreto-legge 41/2021 convertito con modifiche in legge 69/2021, art. 5 “Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza da COVID-19”.

Si possono verificare tre casi:

1 – Ho aderito alla definizione agevolata e non ho ancora trasmesso la comunicazione

Trasmetto la comunicazione rendendo autocertificazione, inserendo – nel quadro A sezione 1 – tutti gli aiuti ottenuti, compreso quello di cui all’art. 5 del D.L. n. 41/2021;

2 – Aderisco alla definizione agevolata entro il termine di presentazione della comunicazione, ma ho già effettuato la trasmissione

In questo caso occorre rifare la comunicazione, ricopiando tutte le informazioni già fornite con la prima trasmissione, e aggiungendo anche l’aiuto di cui all’art. 5 del D.L. n. 41/2021. L’ultima comunicazione spedita entro il termine per la presentazione va automaticamente a sostituirsi quelle precedenti;

3 – Aderisco alla definizione agevolata oltre il termine di presentazione della comunicazione

In questo caso dovrà essere trasmessa una nuova comunicazione, entro 60 giorni dall’adesione alla definizione agevolata. Questa comunicazione si differenzia dalla precedente perché è decorso il termine ordinario per la trasmissione della comunicazione aiuti Covid-19 e pertanto è possibile solo effettuare una “appendice” ai dati già trasmessi. Occorrerà pertanto barrare nel frontespizio la casella dedicata “DEFINIZIONE AGEVOLATA” e, nel quadro A, barrare solo ed esclusivamente “Decreto-legge 41/2021 convertito con modifiche in legge 69/2021, articolo 5 – Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza da COVID-19”, senza ricopiare tutti gli altri dati già trasmessi.

7. Comunicazione aiuti di Stato Covid semplificata. Chi può presentarla?

La cd. “comunicazione aiuti di Stato Covid-19”, da presentarsi telematicamente entro il 31 gennaio 2023, è dovuta da parte di qualsiasi operatore economico (anche se cessato e anche se deceduto, nel qual caso provvedono gli eredi) che abbia beneficiato di anche solo uno dei cd. “aiuti ombrello”, ovvero quelli elencati all’art. 1, comma 13 e seguenti, del D.L. n. 41/2021, cd. decreto “Sostegni”, che corrispondono altresì a quelli elencati nella sezione I del quadro A del modello di autodichiarazione (per il nuovo modello clicca qui).

NOVITÀ: Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 398976 del 25 ottobre 2022 l’adempimento è stato, in parte, modificato. Accanto all’autodichiarazione degli aiuti Covid-19 che abbiamo imparato a conoscere sino ad ora (con elencazione analitica degli aiuti nel quadro A), è stata introdotta una versione semplificata, che consente, nel rispetto di determinate condizioni nel seguito esaminate, di non elencare la gran parte (non tutti!) degli aiuti ottenuti nel quadro A.

Tra le peculiarità dell’adempimento – almeno fintanto che non è intervenuta la semplificazione – vi era la necessità di dover indicare analiticamente tutti gli aiuti “ombrello” fruiti nel quadro A; di fatto, ciò rendeva necessaria una lunga operazione di ricostruzione della storia degli aiuti stessi, anche in caso di ammontari irrisori rispetto a quelle che sono le soglie massime definite dal quadro europeo.

ATTENZIONE: Sul punto è intervenuta la semplificazione che consiste nella facoltà, concessa ai soli operatori economici che abbiano beneficiato di aiuti rientranti nella sola sezione 3.1 del T.F., senza mai superare le soglie e senza mai fare ricorso alla sezione 3.12 del T.F., di non compilare (con l’eccezione degli aiuti IMU) il dettaglio dei benefici nel quadro A.

Tali soggetti possono infatti limitarsi ad autocertificare : “di aver ricevuto, dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A per nessuno dei quali si intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 e che l’ammontare complessivo di tali aiuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pro tempore vigenti, riportati nei punti A) e B)”, ovvero il dettato della nuova casella “ES” introdotta nell’autocertificazione.

Posto che il rispetto delle soglie è condizione essenziale per accedere all’autodichiarazione in forma semplificata, giova ricordare che per la sezione 3.1 del T.F. valgono (con riferimento all’arco temporale oggetto di autocertificazione degli aiuti ombrello) i seguenti limiti:

Periodo Settore agricolo Settore pesca e acquacoltura Altri settori
01/03/2020 – 27/01/2021 100.000 euro 120.000 euro 800.000 euro
28/01/2021 – 30/06/2022 225.000 euro 270.000 euro 1.800.000 euro

8. Comunicazione aiuti di Stato Covid semplificata. Come compilarla?

I beneficiari degli aiuti di Stato Covid-19 che intendono avvalersi – nel rispetto delle condizioni sovra evidenziate – della facoltà di compilare l’autodichiarazione in via semplificata dovranno:

  1. Barrare la casella ES posta nell’autodichiarazione relativa alla sezione 3.1 del T.F.;
  2. Se facenti parte di un’impresa unica, evidenziare tale circostanza barrando la casella F) presente nella medesima autodichiarazione, e dare evidenza dei codici fiscali delle altre imprese facenti parte dell’impresa unica mediante compilazione del quadro B;
  3. Elencare nel quadro A, sezione I, solo ed esclusivamente i benefici ottenuti con riferimento all’IMU, ovvero, a seconda dei casi:
  • art. 177 D.L. n. 34/2020
  • art. 78, comma 1, e art. 78, comma 3, D.L. n. 104/2020
  • artt. 9 e 9-bis D.L. n. 137/2020
  • art. 1, comma 599, Legge n. 178/2020
  • art. 6-sexies D.L. n. 41/2021.

RICORDA: In presenza di aiuti IMU, inoltre, è necessario compilare il quadro C, indicando il codice catastale del Comune ove sono ubicati gli immobili che hanno goduto dell’esonero dal versamento IMU, ed il numero degli immobili stessi.

9. Comunicazione aiuti di Stato Covid semplificata e comunicazione al RNA

Se da un lato l’autodichiarazione semplificata consente di assolvere all’adempimento in modalità decisamente più snella rispetto a quella ordinaria, non bisogna dimenticare gli aspetti connessi alla comunicazione degli aiuti di Stato al RNA – Registro Nazionale Aiuti di Stato.

Si ricorda che con la comunicazione in forma ordinaria, indicando nel frontespizio Forma Giuridica e Dimensione di Impresa, e nel quadro A (ove possibile) settore e ATECO, si assolve anche agli obblighi di comunicazione RNA.

ATTENZIONE: Se invece, si adotta la comunicazione semplificata, venendo meno la compilazione del quadro A (con l’esclusione degli aiuti IMU, per i quali peraltro l’indicazione di settore e ATECO non è prevista), per effettuare la comunicazione degli aiuti concessi nel 2021, è obbligatoria la compilazione del quadro RS (rigo RS401) in sede di modello Redditi 2022 (ricordandosi di segnalare i codici fiscali degli eventuali appartenenti all’impresa unica, oppure la sua assenza, compilando anche il rigo RS402).

Ad esempio:

  • il contributo a fondo perduto D.L. “Sostegni”, art. 1, commi 1-4, dovrà essere indicato nel quadro RS con codice 31;
  • il contributo a fondo perduto D.L. “Sostegni-bis” “automatico” dovrà essere indicato nel quadro RS con il codice 33;
  • il contributo a fondo perduto Perequativo dovrà essere indicato nel quadro RS con il codice 35.

10. Definizione agevolata degli avvisi bonari e comunicazione semplificata

Per quanto riguarda la definizione agevolata degli avvisi bonari, anche l’eventuale comunicazione dovuta in caso di perfezionamento della stessa avvenuto dopo il termine di presentazione della comunicazione, segue la logica della semplificazione.

Pertanto:

  1. Il soggetto che ha presentato, entro il termine previsto, autodichiarazione barrando la casella ES, laddove aderisca a definizione agevolata dopo tale data e continui a rispettare i requisiti richiesti per l’esonero dalla compilazione del quadro A, non dovrà presentare alcuna comunicazione finalizzata alla definizione agevolata.
  2. Coloro i quali, invece, per obbligo o per scelta, presentino entro il termine autodichiarazione con compilazione analitica del quadro A (ed assenza di barratura al rigo art. 5 D.L. 41/2021), e che aderiscano alla definizione agevolata dopo tale data, dovranno trasmettere una nuova comunicazione, entro 60 giorni dall’adesione alla definizione agevolata stessa, barrando nel frontespizio la casella dedicata “DEFINIZIONE AGEVOLATA” e limitandosi, per quanto riguarda il quadro A, a barrare “Decreto-legge 41/2021, articolo 5 – Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza da COVID-19”, senza ricopiare tutti gli altri dati già trasmessi.

 

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