Fatture elettroniche e imposta di bollo: novità dal 1° gennaio 2023
Per i soggetti obbligati, scade il 30 settembre 2022 il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno 2022, con la possibilità di eseguire il versamento entro il 30 novembre qualora l’importo complessivamente dovuto per il primo e secondo trimestre non superi 250 euro. È utile ricordare che, per effetto dell’art. 3 del D.L. n. 73/2022 (c.d. Decreto “Semplificazioni”), la soglia sotto la quale il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere rinviata al trimestre successivo (con riferimento al primo ed al secondo trimestre) viene elevata da 250 a 5.000 euro, con riferimento alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Indice
1. Termini di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
2. Nuovi termini per le fatture emesse dal 1° gennaio 2023
3. Modalità di versamento dell’imposta di bollo
1. Termini di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Come noto, così come stabilito ad opera del Decreto del Ministero e delle Finanze 4 dicembre 2020, il versamento dell’imposta di bollo, per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Fermo restando il fatto che tale regola subisce una deroga in merito al secondo trimestre (aprile, maggio e giugno); infatti, in tal caso, il versamento dell’imposta di bollo va effettuato entro il 30 settembre.
Tempistiche versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 | |
---|---|
Imposta di bollo I trimestre superiore a 250 euro | entro il 31 maggio |
Imposta di bollo I trimestre inferiore a 250 euro | entro il 30 settembre |
Imposta di bollo II trimestre | entro il 30 settembre |
Imposta di bollo I e II trimestre inferiore a 250 euro | entro il 30 novembre |
Imposta di bollo III trimestre | entro il 30 novembre |
Imposta di bollo IV trimestre | entro il 28/29 febbraio dell’anno successivo |
2. Nuovi termini per le fatture emesse dal 1° gennaio 2023
Fermo restando quanto più sopra rappresentato, si evidenzia che l’art. 3 del D.L. n. 73/2022 (c.d. D.L. “Semplificazioni”), convertito in legge 4 agosto 2022, n. 122, intervenendo sull’art. 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha modificato, con riferimento alle fatture emesse dal 1° gennaio 2023, la soglia sotto la quale il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere rinviata al trimestre successivo (con riferimento al primo ed al secondo trimestre).
ATTENZIONE: A seguito del citato D.L. “Semplificazioni” la disposizione normativa è stata aggiornata portando il valore di riferimento da Euro 250 ad Euro 5.000.
Come anticipato, le nuove soglie per la definizione dei termini di versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche si applicano alle fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Tempistiche versamento imposta di bollo fino al 31 dicembre 2022 e dal 1° gennaio 2023
Fino al 31 dicembre 2022 | Fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023 |
---|---|
Imposta di bollo I trimestre superiore a 250 Euro: entro il 31 maggio | Imposta di bollo I trimestre superiore a 5.000 Euro: entro il 31 maggio |
Imposta di bollo I trimestre inferiore a 250 Euro: entro il 30 settembre | Imposta di bollo I trimestre inferiore a 5.000 Euro: entro il 30 settembre |
Imposta di bollo II trimestre: entro il 30 settembre | Imposta di bollo II trimestre: entro il 30 settembre |
Imposta di bollo I e II trimestre inferiore a 250 Euro: entro il 30 novembre | Imposta di bollo I e II trimestre inferiore a 5.000 Euro: entro il 30 novembre |
Imposta di bollo III trimestre: entro il 30 novembre | Imposta di bollo III trimestre: entro il 30 novembre |
Imposta di bollo IV trimestre: entro il 28/29 febbraio dell’anno successivo | Imposta di bollo IV trimestre: entro il 28/29 febbraio dell’anno successivo |
3. Modalità di versamento dell’imposta di bollo
Si ricorda che il pagamento dell’imposta di bollo può avvenire, in via alternativa:
- mediante il servizio presente nella citata area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
- con addebito su conto corrente bancario o postale;
- utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 9 aprile 2019, n. 42/E, ha approvato i “nuovi” codici tributo per il versamento, mediante modelli “F24” e “F24 Enti pubblici”, dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.
Con tale documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato attraverso l’apposito servizio telematico reso disponibile nell’area riservata del soggetto passivo IVA, accessibile dal sito internet della stessa Agenzia delle Entrate.
I codici tributo
In alternativa, il versamento può essere effettuato tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), utilizzando, a seconda dei casi, i seguenti codici tributo:
- “2521”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2522”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2523”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2524”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2525”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI”;
- “2526”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI”.
La Risoluzione ha inoltre precisato che i nuovi codici tributo vanno utilizzati per i documenti emessi dal 1° gennaio 2019, mentre per il versamento dell’imposta di bollo relativa ai documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, nonché alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018 si applicano i codici tributo istituiti con le Risoluzioni 2 dicembre 2014, n. 106/E, e 23 marzo 2015, n. 32/E.
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