Elenchi Intrastat: novità dal 2022
Dal 1° gennaio 2022 entrano in vigore numerose novità in merito agli elenchi Intrastat. Vediamole insieme in maniera approfondita.
Indice
1. Le novità sugli elenchi Intrastat: profili generali
2. Il nuovo modello Intra 1-sexies
3. Il modello Intrastat trimestrale
4. La nuova soglia per la presentazione mensile degli elenchi Intrastat
5. Le semplificazioni in merito ai servizi a livello comunitario
6. Le novità sulle cessioni intracomunitarie di beni
7. Ulteriori novità introdotte
1. Le novità sugli elenchi Intrastat: profili generali
La Determinazione prot. n.493869/ RU del 23 dicembre 2021 del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (adottata di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica) ha introdotto varie misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (INTRASTAT).
In particolare, la determinazione sopra citata contiene:
- le disposizioni di applicazione del Regolamento (UE) n. 2020/1197- recante le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 relativo alle statistiche europee sulle imprese;
- le recenti novità introdotte, in materia di IVA, dal Decreto legislativo n. 192/2021 con riferimento agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock”.
Le disposizioni contenute nel citato provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.
La citata Determinazione ha introdotto numerose novità, vediamole insieme.
2. Il nuovo modello Intra 1-sexies
È stato introdotto il nuovo modello Intra 1-sexies, mediante il quale gli operatori possono dichiarare il trasferimento delle merci all’estero presso il destinatario finale con differimento della cessione vera e propria al momento del prelievo dei beni dal cliente finale nel proprio Stato estero (c.d. call-off stocks recepito a livello nazionale ad opera del recente D.lgs. n. 192/2021).
Sul punto preme ricordare che il call-off stock (anche detto consignment stock) si riferisce alla situazione in cui, al momento del trasporto di beni verso un altro Stato membro, il cedente conosce già l’identità dell’acquirente al quale tali beni saranno ceduti in una fase successiva e dopo il loro arrivo nello Stato membro di destinazione. Per esigenze di semplificazione, quando l’operazione ha luogo tra due soggetti passivi, la stessa è considerata, a determinate condizioni, una cessione esente nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo nel momento in cui avviene il passaggio della proprietà. In questo modo si evita che il fornitore debba identificarsi ai fini IVA nello Stato membro del cliente per rilevare l’acquisto intracomunitario “per assimilazione” al momento di arrivo dei beni.
3. Il modello Intrastat trimestrale
Eliminazione, per gli acquisti intracomunitari, della presentazione del modello Intrastat trimestrale (di fatto è stato confermato quanto già applicato fino al 2021 ad opera del Provvedimento 25 settembre 2017 n. 194409/2017).
4. La nuova soglia per la presentazione mensile degli elenchi Intrastat
Per la presentazione mensile degli elenchi Intrastat è stata innalzata ad Euro 350.000 la soglia degli acquisti totali effettuati nel trimestre o in uno dei quattro trimestri precedenti. Inoltre, all’interno del modello acquisti non è più richiesta la compilazione delle informazioni relative a Stato nonché codice IVA del fornitore e ammontare delle operazioni in valuta.
5. Le semplificazioni in merito ai servizi a livello comunitario
In merito ai servizi a livello comunitario ricevuti (di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/1972), riepilogati nel modello Intrastat “2-quater servizi ricevuti”, sono state previste le seguenti semplificazioni:
- abolito l’obbligo di presentazione del modello con cadenza trimestrale (confermato quanto già applicato fino al 2021 ad opera del Provvedimento 25 settembre 2017 n. 194409/2017);
- eliminato l’obbligo di fornire le informazioni relative a codice IVA del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione, modalità d’incasso e Paese di pagamento.
6. Le novità sulle cessioni intracomunitarie di beni
Con riferimento alle cessioni intracomunitarie di beni (di cui all’art. 41 del DL n. 441/1993) è stato introdotto l’obbligo di inserire, ai fini statistici, l’informazione relativa all’origine non preferenziale dei beni spediti in altro Stato membro.
A tal riguardo, si evidenzia che il dato sull’origine segue le regole doganali, quindi:
- per le merci unionali bisogna far riferimento allo Stato membro in cui il bene è ottenuto o prodotto, o, nel caso in cui la produzione riguardi più Stati membri, lo Stato in cui i beni sono stati sottoposti all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata;
- per i beni non unionali bisogna far riferimento alle regole doganali relative all’attribuzione dell’origine non preferenziale. A tal riguardo si fa presente che tale informazione non sempre è a disposizione dell’operatore nazionale e questo potrebbe creare problemi alle imprese che dal 2022 dovranno organizzarsi per acquisire e comunicare correttamente l’informazione sul modello Intra 1-bis.
7. Ulteriori novità introdotte
Oltre alle novità precedentemente descritte, preme evidenziare, che:
- è stata introdotta una semplificazione sia per le cessioni e gli acquisti di beni a livello intracomunitario, per le spedizioni e gli arrivi di beni di valore inferiore ad Euro 1.000. Infatti, per tali trasferimenti non è necessario (facoltà non obbligo) indicare in modo dettagliato il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il codice unico “99500000”;
- in merito alla compilazione del codice della natura della transazione, per meglio dire il dato che individua la ragione del trasferimento (acquisto, vendita, restituzione, sostituzione in garanzia e lavorazione conto terzi), è stato stabilito che per i soggetti che effettuano o presumono di effettuare trasferimenti intracomunitari in misura superiore a 20 milioni di euro dovranno indicare, oltre alla compilazione del dato ad una cifra (colonna A), anche il dettaglio della seconda cifra (colonna B). Quindi, ad esempio, in presenza di lavorazione conto terzi senza passaggio della proprietà con rientro delle merci nello Stato membro iniziale viene richiesto di indicare in colonna A il codice 5 e in colonna B il codice 1.
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