Formazione online: quando è commercio elettronico diretto?
Corsi per commercialisti e avvocati, corsi di recupero, webinar: la formazione online fa ormai parte della nostra quotidianità. È quindi fondamentale, dal punto di vista fiscale, avere ben presente quando si è in presenza di commercio elettronico diretto. Vediamo insieme le varie casistiche e i conseguenti profili operativi
Indice
1. La normativa
2. Quali corsi rientrano nella disciplina IVA del commercio elettronico diretto?
3. Commercio elettronico diretto nei rapporti B2B
4. Profili operativi nei rapporti B2B con controparti comunitarie
5. Profili operativi nei rapporti B2B con controparti extra comunitarie
6. Commercio elettronico diretto nei rapporti B2C
1. La normativa
Ai fini fiscali, nella definizione di commercio elettronico diretto (che ai fini IVA è assimilato alle prestazioni di servizi,) rientra la “fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza” (Allegato II alla Direttiva 2006/112/CE).
Sul punto risulta opportuno precisare che il Regolamento UE n. 282/2011 (Allegato I), che chiarisce la portata della disposizione normativa contenuta nella citata Direttiva 2006/112/CE, stabilisce che rientrano nel concetto di commercio elettronico diretto “tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente”.
Allo scopo di comprendere in modo puntuale la portata di quanto contemplato all’interno del Regolamento UE n. 282/2011, va preso a riferimento anche quanto precedentemente delineato ad opera del Regolamento (CE) n. 1777/2005, che all’art. 12, proprio in tema di commercio elettronico diretto (ovvero servizi digitali), precisava che non rientrano in tale disciplina i “i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto”.
2. Quali corsi rientrano nella disciplina IVA del commercio elettronico diretto?
In base a quanto delineato dalle disposizioni normative comunitarie sembra ragionevole ritenere che (fermo restando che ad oggi non vi sono stati dei chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana):
- rientrano nella disciplina IVA riservata al commercio elettronico diretto:
- gli e-learning (registrati) – ad esempio per la formazione di avvocati, commercialisti, ecc.;
- i corsi online registrati – ad esempio per attività sportive, corsi di lingua, corsi di cucina, ecc;
- non rientrano nella disciplina IVA riservata al commercio elettronico diretto:
- i corsi in diretta effettuati tra il docente e lo studente – ad esempio i corsi effettuati da personal trainer, yoga, corsi di recupero per studenti effettuati dagli insegnati.
IVA: B2B vs B2C
Dal punto di vista IVA, risulta necessario comprendere se i corsi online rientrino o meno nel concetto di commercio elettronico diretto soprattutto nei casi in cui siano resi nei confronti di privati consumatori (operazioni B2C), infatti:
- nei rapporti B2B, indipendentemente che si tratti di commercio elettronico diretto o di corsi in diretta, il trattamento ai fini IVA è il medesimo. Nel dettaglio tali operazioni, in entrambi i casi, rientrano tra le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/1972;
- nei rapporti B2C:
- se si tratta di commercio elettronico diretto la prestazione è territorialmente rilevante ai fini IVA nel Paese di domicilio/residenza del privato consumatore. In tal caso nei rapporti B2C non vi è obbligo di certificazione dei corrispettivi (fattura/documento commerciale) ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 633/1972;
- se si tratta di corsi in diretta si tratta di prestazioni educative/didattiche rilevanti nel Paese ove sono rese. Tecnicamente, sembra ragionevole ritenere che in tal caso vada preso a riferimento il Paese ove è stabilito ai fini IVA il prestatore (o docente). In tal caso si evidenzia che vi è obbligo di emissione della fattura da parte del prestatore (o docente).
3. Commercio elettronico diretto nei rapporti B2B
Il commercio elettronico diretto (relativo a cessione di beni immateriali ovvero digitali) nei rapporti B2B (quindi, fra soggetti passivi d’imposta) segue le regole ordinarie proprie individuate dal citato art. 7-ter del DPR n. 633/1972.
Conseguentemente, le cessioni di beni digitali sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel luogo ove è stabilito ai fini IVA il committente soggetto passivo IVA.
Paese del prestatore soggetto passivo IVA | Committente soggetto passivo d’imposta | Tipologia di operazione ai fini IVA | Normativa di riferimento |
---|---|---|---|
Italia | Italia | Prestazione imponibile ai fini IVA in Italia | Art. 7-ter del DPR n. 633/1972 |
Paese UE (diverso dall’Italia) | Prestazione imponibile ai fini IVA nel Paese UE ove è stabilito il committente soggetto passivo IVA | Art. 7-ter del DPR n. 633/1972 |
|
Paese extra-UE | Prestazione imponibile ai fini IVA nel Paese extra-UE ove è stabilito il committente soggetto passivo extra-UE | Art. 7-ter del DPR n. 633/1972 |
|
Paese UE (diverso dall’Italia) | Italia | Acquisto imponibile ai fini IVA in Italia (applicazione del reverse charge) |
Artt. 7-ter e 17 del DPR n. 633/1972 e artt. 46 e 47 del DL n. 331/1993 |
Paese extra-UE | Italia | Acquisto imponibile ai fini IVA in Italia (emissione da parte del committente italiano di autofattura) | Artt. 7-ter e 17 del DPR n. 633/1972 |
4. Profili operativi nei rapporti B2B con controparti comunitarie
Vediamo due casistiche diverse, e i conseguenti regimi IVA e profili operativi, nel commercio elettronico diretto B2B con controparti comunitarie.
Casistica 1:
Prestatore: Italiano (soggetto passivo IVA)
Committente: Soggetto passivo IVA stabilito in altro Paese della UE diverso dall’Italia
Regime IVA: IVA del Paese della UE dove è stabilito il committente
Profili operativi:
- risulta opportuno, ancorché non obbligatorio, che sia il prestatore che il committente UE siano iscritti al VIES;
- emissione della fattura da parte del soggetto italiano fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter del DPR n. 633/1972 con l’annotazione “inversione contabile” (qualora si emetta fattura elettronica, al fine di far venire meno l’obbligo di presentazione dell’esterometro, si dovrà indicare l’apposito codice natura, che con effetto 1° gennaio 2021 è il seguente: “1 non soggette ad IVA”, ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/1972. La fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- reverse charge (da parte del committente UE);
- presentazione degli elenchi Intrastat servizi.
Casistica 2:
Prestatore: Soggetto passivo IVA stabilito in altro Paese della UE diverso dall’Italia
Committente: Soggetto passivo IVA stabilito in Italia
Regime IVA: IVA in Italia
Profili operativi:
- risulta opportuno, ancorché non obbligatorio, che sia il prestatore che il committente UE siano iscritti al VIES;
- reverse charge da parte del committente italiano. Il reverse charge va effettuato entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura, con riferimento al mese di ricevimento. L’IVA è quindi liquidata nel mese di ricevimento (qualora si effettui il reverse charge in modalità elettronica, al fine di far venire meno l’obbligo di presentazione dell’esterometro, si dovrà utilizzare l’apposito codice “tipo documento”, che con effetto 1° gennaio 2021 è “TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”);
- presentazione degli elenchi Intrastat servizi (qualora vi sia l’obbligo di presentazione mensile).
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5. Profili operativi nei rapporti B2B con controparti extra comunitarie
Vediamo ora, invece, le casistiche nel commercio elettronico diretto B2B con controparti extra comunitarie.
Casistica 1:
Prestatore: Italiano (soggetto passivo IVA)
Committente: Soggetto passivo IVA stabilito in un Paese extra-UE
Regime IVA: IVA (o altra imposta) del Paese extra-UE
Profili operativi:
- emissione della fattura da parte del soggetto italiano fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 7-ter del DPR n. 633/1972, con l’annotazione “operazione non soggetta” (qualora si emetta fattura elettronica, al fine di far venire meno l’obbligo di presentazione dell’esterometro, si dovrà indicare l’apposito codice natura, che con effetto 1° gennaio 2021 è il seguente: 1 non soggette ad IVA, ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/1972;
- autofattura da parte del soggetto extra-UE (se vi è tale previsione normativa nel Paese extra-UE);
- non vi è l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat. Vi è, invece, l’obbligo di presentazione dell’esterometro qualora la fattura non sia emessa in formato elettronico.
Casistica 2:
Prestatore: Soggetto passivo stabilito in un Paese extra-UE
Committente: Soggetto passivo IVA stabilito in Italia
Regime IVA: IVA in Italia
Profili operativi:
- autofattura da parte del soggetto italiano con l’indicazione “autofatturazione” (l’autofattura andrà emessa con riferimento al mese di ricezione della fattura) .Qualora si effettui il reverse charge in modalità elettronica, al fine di far venire meno l’obbligo di presentazione dell’ esterometro si dovrà utilizzare l’apposito codice “tipo documento”, che con effetto 1° gennaio 2021 è il seguente “TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”;
- registrazione dell’autofattura sia sul registro IVA acquisti che vendite, al fine di rendere l’operazione “neutrale” ai fini IVA (sempre che vi sia pieno diritto alla detrazione IVA sugli acquisti);
- non vi è l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat. Vi è, invece, l’obbligo di presentazione dell’esterometro qualora l’autofattura non sia emessa in formato elettronico.
6. Commercio elettronico diretto nei rapporti B2C
A seguito della Direttiva UE 2017/2455 del 5 dicembre 2017 (recepita totalmente nel D.Lgs. n. 45/2020), dal 1° gennaio 2019, entro il limite di 10.000 euro all’anno (valore totale al netto dell’IVA), i prestatori di servizi elettronici a privati consumatori di altri Paesi della UE devono applicare l’IVA del proprio Paese anziché quella del Paese del consumo.
Qualora nel corso di un anno civile la soglia di euro 10.000 venga superata, si applicherà, a decorrere da tale data, il normale criterio impositivo IVA basato sul luogo di consumo (per meglio dire Paese di domicilio/residenza del committente privato consumatore).
Si evidenzia, comunque, che tale disposizione è facoltativa; infatti, rimane ferma la possibilità, da parte del prestatore, di optare per l’imposizione a destino.
Prestatore: soggetto passivo IVA “stabilito” in Italia
Casistica 1:
Committente: Privato consumatore (o assimilato) italiano
Regime IVA: IVA in Italia
Profili operativi:
- il prestatore nazionale per tali cessioni dovrà assoggettare l’operazione ad IVA. In tal caso non è obbligatorio emettere fattura (se non richiesta dal cliente stesso), così come non è obbligatorio emettere scontrini ovvero ricevute fiscali;
- obbligo di annotazione dei corrispettivi giornalieri all’interno del registro dei corrispettivi di cui all’art. 23 del DPR n. 633/1972.
Casistica 2:
Committente: Privato consumatore (o assimilato) di altro Paese della UE
Regime IVA: IVA del Paese UE del committente
Profili operativi:
- fino alla soglia limite di euro 10.000 (valore totale al netto dell’IVA) il prestatore nazionale dovrà applicare l’IVA in Italia;
- qualora venga superata nel corso dell’anno la soglia di euro 10.000 (valore totale al netto dell’IVA), il prestatore nazionale, per la parte eccedente tale soglia, dovrà procedere all’apertura di un rappresentante fiscale, identificazione diretta o stabile organizzazione in ciascun Paese UE dove si considerano stabiliti i committenti privati che hanno proceduto all’acquisto on-line;
- il rappresentante fiscale/identificazione diretta/stabile organizzazione UE dovrà procedere poi ad applicare al committente privato UE l’IVA di tale Paese (si evidenzia che si dovrà verificare nel singolo Paese della UE se, come in Italia, sia previsto un esonero da certificazione dei corrispettivi o meno);
- non vi è l’obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT così come quello di iscrizione al VIES.
Casistica 3:
Committente: Privato consumatore (o assimilato) extra-UE
Regime IVA: IVA del Paese extra-UE
Profili operativi:
- in tal caso si dovranno verificare gli adempimenti fiscali riservati nel singolo Paese extra-UE. Operativamente, quando le operazioni effettuate dal prestatore nazionale non siano molto numerose, nel singolo Paese extra-UE si consiglia di emettere documento dalla propria partita IVA in Italia senza applicazione dell’IVA senza preoccuparsi troppo degli aspetti extra-UE.
Prestatore: soggetto passivo IVA “stabilito” in altro Paese della UE
Committente: Privato consumatore (o assimilato) italiano
Regime IVA: IVA in Italia
Profili operativi:
- fino alla soglia limite (annua) di euro 10.000 (valore totale al netto dell’IVA) il prestatore comunitario dovrà applicare l’IVA del proprio Paese della UE;
- qualora venga superata la soglia di euro 10.000 (valore totale al netto dell’IVA), il prestatore comunitario dovrà procedere all’apertura di un rappresentante fiscale, identificazione diretta o stabile organizzazione in Italia;
- il rappresentante fiscale/identificazione diretta/stabile organizzazione italiano dovrà procedere poi ad applicare al committente italiano l’IVA in Italia secondo l’aliquota del servizio digitale ceduto (in tal caso non vi è l’obbligo di certificazione dei corrispettivi essendo cessioni a livello italiano);
- il prestatore comunitario non ha l’obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT così come quello di iscrizione al VIES.
Prestatore: Soggetto passivo extra-UE
Committente: Privato consumatore (o assimilato) italiano
Regime IVA: IVA in Italia
Profili operativi:
- il prestatore extra-UE dovrà procedere all’apertura di un rappresentante fiscale, identificazione diretta (tale modalità attualmente possibile per Svizzera, Norvegia e Israele) o stabile organizzazione in Italia;
- il rappresentante fiscale/identificazione diretta/stabile organizzazione italiano dovrà procedere poi ad applicare al committente italiano l’IVA in Italia secondo l’aliquota del servizio digitale ceduto (in tal caso non vi è l’obbligo di certificazione dei corrispettivi essendo cessioni a livello italiano).
Il regime MOSS
Allo scopo di semplificare gli aspetti operativi della territorialità IVA legata ai servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e prestati per via elettronica nei confronti di privati consumatori (o assimilati), l’Agenzia delle entrate, dal 1° ottobre 2014 (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 settembre 2014), ha attivato la procedura per l’iscrizione al MOSS (“Mini one shop stop”). Si tenga presente che il MOSS torna applicabile nei rapporti B2C a livello UE (per un approfondimento in materia di MOSS) e che, conseguentemente, non si applica in regime interno (Italia), nonché per le operazioni nei confronti di privati consumatori (o assimilati) di Paesi extra-UE.
Inoltre, risulta opportuno precisare che possono avvalersi del MOSS:
- sia i soggetti passivi IVA “stabiliti” nella UE (c.d. regime UE) di cui all’art. 74-sexies del DPR n. 633/1972;
- sia quelli stabiliti fuori dal territorio comunitario, quindi extra-UE (c.d. regime non UE) di cui all’art. 74-quinquies del DPR n. 633/1972.
Come scritto, il regime MOSS è facoltativo, ma qualora il soggetto passivo d’imposta decida di avvalersene dovrà applicarlo in tutti i Paesi della UE, tenendo presente comunque che l’opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni.
Si ricorda che il regime MOSS prevede un innovativo metodo di gestione degli adempimenti IVA realizzato dagli Stati della UE attraverso specifiche procedure informatiche. Optando per il MOSS, in pratica, il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali anche se residenti o domiciliati in altri Paesi della UE.
Conseguentemente, optando per tale MOSS non vi è la necessità di apertura di rappresentante fiscale/identificazione diretta/stabile organizzazione nei singoli Paesi della UE.
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