Misure a favore delle start-up innovative

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Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio, ha potenziato gli interventi in favore delle start-up innovative sull’intero territorio nazionale.

L’intento di questo contributo è quello di analizzare l’art. 38 del D.L. 34/2020, rubricato “Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovativecon il quale il Legislatore ha introdotto misure volte ad incentivare la raccolta di capitale per le start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative con valori ridotti di produzione al fine di favorirne la crescita e, più in generale, colmare il divario esistente tra l’Italia e altri Paesi UE in tema di venture capital rivolto a tali categorie di imprese.

L’articolo in commento consta di 19 commi che prevedono, tra le principali misure, il rifinanziamento della misura “Smart&Start Italia” e la proroga di 12 mesi del termine di permanenza delle start-up innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese e la concessione, in favore delle start-up innovative, di contributi a fondo perduto finalizzati all’acquisizione di servizi erogati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati dediti allo sviluppo di imprese.
Prima di passare in rassegna le misure dell’art. 38 del D.L. 34/2020, è bene ricordare che la misura “Smart&Start Italia” rappresenta il principale strumento agevolativo nazionale rivolto alle start-up innovative, istituito dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico il 24 settembre 2014 e oggetto di recente revisione con Decreto dello stesso Ministro del 30 agosto 2019, attuativo dell’ultimo Decreto Crescita (art. 29, c. 3, D.L. 34/2019).

La misura è volta al finanziamento di progetti compresi tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro attraverso il portale telematico predisposto da Invitalia (https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia).

Possono beneficiare delle suddette agevolazioni le start-up che presentino un progetto avente ad oggetto la produzione di beni e l’erogazione di servizi che presenta almeno una delle seguenti caratteristiche:
(i) significativo contenuto tecnologico e innovativo, ovvero, (ii) sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things, ovvero, (iii) valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata (spin off da ricerca).

Indice

1. Incremento della dotazione finanziaria attraverso gli strumenti finanziari partecipativi
2. Fondo di sostegno al venture capital, maggiorazione delle spese ammissibili e fondo PMI
3. Proroga di un anno della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative
4. Incentivi fiscali sugli investimenti da parte dei privati
5. Incentivi all’investimento da parte di cittadini extra-UE
6. Modifiche al credito d’imposta per ricerca e sviluppo

1. Incremento della dotazione finanziaria attraverso gli strumenti finanziari partecipativi

Il c. 1, art. 38, del D.L. 34/2020 prevede un incremento della dotazione finanziaria dedicata alle start-up innovative: “per il rafforzamento, sull’intero territorio nazionale, degli interventi in favore delle start-up innovative, […], sono destinate risorse aggiuntive pari a euro 100 milioni per l’anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato”.

La disciplina di “Smart&Start Italia” prevede che le start-up – in possesso dei requisiti dalla stessa previsti – possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

  • finanziamento agevolato, senza interessi, per un importo pari all’80% delle spese ammissibili. L’importo del finanziamento è elevabile al 90% nel caso in cui la start-up sia interamente costituita da donne e/o da giovani di età non superiore a 35 anni, oppure preveda la presenza di almeno un esperto con titolo di dottore di ricerca (o equivalente) conseguito da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio. Il finanziamento ha durata massima di 10 anni. Per le start-up innovative con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il già menzionato finanziamento è restituito in misura parziale, per un ammontare pari al 70% dell’importo di finanziamento agevolato concesso per le spese del piano di impresa;
  • servizi di tutoraggio tecnico gestionale: per le sole start-up innovative costituite da non più di 12 mesi.

Il secondo profilo di intervento dell’art. 38 prevede, al c. 2, il rafforzamento della capacità di azione di “Smart&Start Italia” estendendo la misura, precedentemente limitata alle fasi iniziali del ciclo di vita delle imprese, anche alle fasi successive e completando in tal modo il supporto dedicato alle start-up innovative.

In considerazione delle esigenze delle start-up innovative che, a differenza di altre imprese, necessitano di liquidità maggiore e costante (sia nella fase di seed che in quella di scale-up), il Legislatore ha ritenuto necessaria un’evoluzione dello strumento “Smart&Start Italia”, permettendo quindi alle start-up meritevoli di consolidare il proprio sviluppo attraverso apporti in termini di capitale proprio anche da parte di investitori privati e istituzionali, facilitando l’incontro tra start up innovative e sistema degli incubatori, acceleratori, università, innovation hub etc. attraverso un contributo a fondo perduto (sono stati stanziati 10 milioni di euro) per l’acquisizione dei servizi prestati da tali soggetti.

La concessione dei già menzionati contributi, da corrispondere ai sensi del Regolamento generale “de minimis” (Regolamento UE n. 1407/2013), sarà disciplinata con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge.

Al c. 3 viene concessa la possibilità di convertire il prestito “Smart&Start Italia (a talune condizioni di capitalizzazione delle imprese), che potrà costituire un valido incentivo idoneo a favorire l’ingresso di privati nel capitale sociale.

Tale strumento agevolativo potrà consentire la conversione del debito in uno strumento partecipativo, accompagnato dall’ingresso nel capitale sociale di un investitore o dall’aumento del capitale stesso, la cui restituzione sarà legata al rendimento aziendale. Grazie a questa operazione potrà essere sostenuta la patrimonializzazione della start-up e si concederà la liquidità necessaria alla start-up stessa per poter sviluppare il proprio business.

2. Fondo di sostegno al venture capital, maggiorazione delle spese ammissibili e fondo PMI

Per le medesime finalità di rafforzamento degli interventi in favore delle start-up innovative, di cui al precedente c. 1, l’articolo in esame, al c. 3, prevede il rifinanziamento di 200 milioni di euro per l’anno 2020 del “Fondo di sostegno al venture capital”, istituito ai sensi dell’art. 1, c. 209, della Legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018). Ricordiamo che tale legge ha previsto che lo Stato, tramite il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, può sottoscrivere quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital. Le risorse sono finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché tramite l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell’apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up innovative e delle PMI innovative.

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge, saranno individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal comma, compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse statali qui stanziate e le risorse di investitori regolamentati o qualificati.

Infine, il c. 6 riserva una quota di 200 milioni di euro del fondo di garanzia PMI in favore delle start-up innovative.

3. Proroga di un anno della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative

Il c. 5 proroga di un anno la permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese delle start-up innovative. Parallelamente sono prorogati di 12 mesi eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e/o per la revoca dei medesimi. Tale previsione si è resa necessaria a seguito degli effetti negativi che l’emergenza COVID-19 ha generato su tutto il comparto delle start-up, oltre che per permettere a questa platea di soggetti di poter accedere alle misure incentivanti previste dal MiSE, ovvero da altre amministrazioni pubbliche, così come previsto nella relazione tecnica.

La proroga della permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese non si applica ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

4. Incentivi fiscali sugli investimenti da parte dei privati

I commi da 7 a 9 introducono un regime fiscale agevolato, rivolto esclusivamente alle persone fisiche, che investono in start-up o in PMI innovative, nel rispetto del regime de minimis (Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013). Non risulta invece alcuna modifica con riferimento ai soggetti IRES, la cui percentuale di deduzione per investimenti in start-up innovative resta invariata (ovverossia pari al 30% dell’investimento fino ad un massimo di 1,8 milioni di euro). Si ricorda infine che l’incremento previsto dall’art. 1, c. 218, della L. 145/2018 non ha mai ricevuto l’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

In particolare, al c. 7 viene introdotto il nuovo art. 29-bis del D.L. 179/2012 in base al quale, “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” (i.e. 19 maggio 2020) e in alternativa a quanto previsto dall’art. 29 del D.L. 179/2012, è riconosciuta una detrazione d’imposta pari al 50% (in luogo dell’ordinario 30%) della somma investita dal contribuente IRPEF nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in start-up innovative. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno 3 anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

La medesima disposizione è prevista per le PMI innovative, così come disposto dal c. 8 dell’articolo in esame che introduce il c. 9-ter all’art. 4 del D.L. 3/2015.

Si ricorda che anche altri Paesi hanno adottato programmi analoghi quali il Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS) del Regno Unito, progettato per favorire la crescita economica del Regno Unito promuovendo nuove imprese e imprenditorialità passando attraverso la concessione di grandi vantaggi in termini di efficienza fiscale agli investitori in cambio di investimenti in piccole e piccole imprese nel Regno Unito, e il programma Tax Shelter for start-ups del Belgio, che consiste anch’esso in una riduzione dell’imposta sul reddito individuale dell’investitore attraverso la concessione di un credito d’imposta.

Infine, si ricorda che le modalità di attuazione di tali agevolazioni saranno individuate entro 60 giorni dal MiSE di concerto con il MEF.

5. Incentivi all’investimento da parte di cittadini extra-UE

Il c. 10 (Investor Visa for Italy) dispone il dimezzamento delle soglie minime per l’attrazione di investimenti verso le società di capitali e le start-up innovative.
Dai riscontri della prima fase attuativa del programma “Investor Visa” emerge che la misura ha finora incontrato un interesse limitato.
La disposizione in commento mira pertanto a incentivare l’utilizzo del programma, con particolare enfasi sulle forme di investimento a carattere produttivo, attraverso un dimezzamento delle soglie finanziarie per le operazioni dirette verso le società di capitali (da 1 milione a 500 mila euro) e, in particolare, verso le start-up innovative (da 500 mila a 250 mila euro).
La riduzione della soglia finanziaria renderebbe l’Italia più competitiva nel contesto europeo, che attualmente presenta 20 schemi nazionali di residenza per investitori esteri.
Il rapporto “Schemi di cittadinanza e residenza per investitori nell’Unione Europea”, pubblicato dalla Commissione europea a fine 2018, evidenzia che l’Italia si posiziona nella fascia dei Paesi che prevedono le soglie finanziarie più elevate. Paesi come Francia e Spagna richiedono disponibilità finanziarie significativamente inferiori.

6. Modifiche al credito d’imposta per ricerca e sviluppo

Il c. 4, art. 38, del D.L. 34/2020 prevede, relativamente al credito d’imposta per ricerca e sviluppo (ex art. 1, c. 200, L. 160/2019), l’estensione, ai fini della maggiorazione delle spese ammissibili rilevanti, ai contratti stipulati con start-up innovative.
Nello specifico, sono state incluse, nelle spese relative ai contratti extra muros agevolabili nell’ambito del credito d’imposta ricerca e sviluppo, anche quelle relative ai contratti stipulati con start-up innovative.
Sostanzialmente il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo (aggiornato dalla manovra 2020 – L. 160/2019) è esteso alle spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con start-up innovative: l’agevolazione è pari al 12% e le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.
Per quanto non disciplinato dall’articolo in commento, bensì previsto nell’art. 244 del medesimo Decreto, è bene ricordare che, al fine di incentivare l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese del Mezzogiorno, la misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, c. 200, L. 160/2019 (ivi inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19), è aumentata (i) dal 12% al 25% per le grandi imprese, (ii) dal 12% al 35% per le medie imprese e (iii) dal 12% al 45% per le piccole imprese.

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