Organi di controllo Srl: criticità per i revisori già nominati

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Con il nuovo termine per la nomina dell’organo di controllo delle Srl, prorogato dal Decreto milleproroghe alla data di approvazione dei bilanci 2019, emergono delle criticità significative per i revisori già nominati.

Indice

1. La proroga del termine per la nomina dell’organo di controllo
2. L’evoluzione della normativa nel corso del 2019
3. La conferma della scadenza del 16 dicembre
4. Il milleproroghe 2020 e le criticità per i revisori già nominati

1. La proroga del termine per la nomina dell’organo di controllo

Il Senato ha approvato il DDL di conversione del DL 162/2019 (c.d. Decreto milleproroghe) con cui è stata confermata la modifica dell’art. 379, c. 3 primo periodo del D.Lgs.  14/2019, stabilendo che le srl obbligate dalla nuova disciplina alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti potranno farlo entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019 stabilita ai sensi dell’art. 2364, secondo comma del c.c. ovvero entro il 29 aprile o, in caso di rinvio dei termini di approvazione ex art. 2364 comma 2, secondo periodo c.c., entro il 28 giugno 2020”.

La riapertura dei termini per la nomina dell’organo rappresenta un ulteriore intervento legislativo che rischia di penalizzare l’intero impianto normativo del Codice della Crisi e dell’Insolvenza di cui l’ampliamento della previsione dell’organo di controllo costituisce un aspetto significativo.

2. L’evoluzione della normativa nel corso del 2019

L’obbligo di costituire l’organo di controllo anche per le srl di minori dimensioni è stato inizialmente previsto secondo le disposizioni contenute nell’art. 378 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza così come approvato per il tramite del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14.
Le novità contenute nell’art. 378 hanno richiesto la modifica dell’art. 2477 del c.c., che risultava così riformulato: la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle srl è obbligatoria se la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • ha superato per 2 esercizi consecutivi uno dei limiti specificatamente previsti, ossia 2 milioni di euro di ricavi, 2 milioni di euro di attivo e più di 10 dipendenti.

Con riferimento al tema della decorrenza delle nuove regole, l’articolo 379 del D.Lgs. 14/2019 prevedeva che le srl in essere alla data del 16 marzo 2019 – ossia alla data di entrata in vigore della norma – al ricorrere dei relativi requisiti, dovessero:

  • provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore;
  • se necessario, adeguare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro i 9 mesi successivi, ovverosia entro il 16 dicembre 2019.

Un primo intervento legislativo a modifica della nuova normativa si verificava pochi mesi dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza, allorquando, su richiesta dei molti che avevano sottolineato la necessità di ampliare i parametri di riferimento per la costituzione dell’organo di controllo per non penalizzare le srl di minori dimensioni, il legislatore modificava i predetti limiti (DL convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, c.d. Decreto sblocca cantieri).

A seguito di tale aggiornamento normativo l’art. 2477 c.c. risultava così trascritto:

“La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
    2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
    3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.

3. La conferma della scadenza del 16 dicembre

Con l’avvicinarsi della scadenza per la nomina dell’organo di controllo fissata per il 16 dicembre 2019, condividendo le difficoltà dei revisori ad accettare una nomina così tardiva per svolgere in modo adeguato le procedure di revisione per la certificazione dei bilanci al 31 dicembre 2019, in molti auspicavano una proroga.

Anche il CNDCEC il 5 dicembre 2019 pubblica un documento condiviso con Confindustria in cui si sottolinea che “sarebbe da preferire una soluzione che consenta alla società di rinviare la nomina dell’organo di controllo o del revisore al momento in cui verrà convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019. Solitamente le società di minori dimensioni approvano il bilancio entro il 30 aprile di ciascun anno. In alternativa, si potrebbe dare la possibilità di provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale nei trenta giorni successivi dalla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019”. A tale richiesta seguiva a chiarimento solo un intervento del Mise, in risposta all’Interrogazione parlamentare n. 3-01284, che ribadiva che nonostante i numerosi ritardi “non è possibile prevedere una proroga della nomina dell’organo di controllo che doveva avvenire entro lo scorso 16 dicembre”.

Pertanto tutti gli addetti ai lavori, ivi compresi gli imprenditori, archiviata ogni possibilità di proroga, hanno provveduto alla convocazione delle assemblee al fine di nominare l’organo di controllo ed evitare:

  • le sanzioni di cui all’articolo 2631 del c.c., che dispone: “Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 euro a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi 30 giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci”;
  • la nomina da parte del Tribunale, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o anche su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese, che ai sensi del quinto comma dell’art. 2477 c.c. sceglierà, in assenza di specifiche disposizioni statutarie, la forma di controllo che ritiene più utile nonché il soggetto da nominare e il relativo compenso presumibilmente in base al DM 140/2012.

4. Il milleproroghe 2020 e le criticità per i revisori già nominati

Per fronteggiare la ristrettezza dei tempi, i revisori neo eletti hanno cercato di impostare le specifiche attività di review al fine di procedere poi alla predisposizione della relazione di certificazione dei bilanci al 31.12.2019, consapevoli dell’impossibilità di proroghe in merito. Invece, è ora un nuovo intervento legislativo a statuire la riapertura dei termini, alimentando un evidente disappunto da parte degli imprenditori che nel rispetto degli obblighi di legge hanno provveduto alla nomina dell’organo di controllo entro il 16 dicembre. E non solo: anche gli stessi revisori rivendicano chiarimenti su quale potrebbe essere la corretta via giuridica per evitare una rilevante disparità di trattamento che va a premiare coloro che non hanno rispettato la normativa. Ciò in quanto non vi è evidenza alcuna del comportamento che i revisori neo nominati dovrebbero seguire per poter essere revocati.

In mancanza di una specifica norma gli approcci in essere sono per lo più il risultato di interpretazioni.

a) Nel caso in cui la società avesse nominato il revisore si potrebbe optare per la richiesta di revoca ai sensi dell’art. 4 c. 1, lett. i) del DM 261/2012, secondo cui costituisce “giusta causa di revoca la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”. Tale fattispecie potrebbe essere riconducibile ai cambiamenti introdotti dal decreto milleproroghe, per cui in tal caso il revisore dovrebbe comunicare per iscritto all’assemblea la giusta causa di revoca e l’assemblea prendere atto del venir meno dell’obbligo di nomina del revisore e procedere in tal senso alla revoca.  Si è utilizzato il condizionale in quanto secondo altra chiave di lettura della normativa non sarebbe possibile procedere alla revoca ai sensi dell’art. 4 c. 1, lett. i) del DM 261/2012 poiché si tratta di una riapertura dei termini (nomina da deliberare “entro la data di approvazione” e non “con l’approvazione” dei bilanci 2019) e ciò non determina una situazione di sopravvenuta insussistenza dell’obbligo della revisione legale.

b) Nel caso in cui la società avesse nominato il revisore non è possibile l’ipotesi di dimissioni volontarie da parte del revisore per mancanza di “idonee circostanze” così come richiesto dall’art. 5 del DM 261/2012, anche perché ai sensi dell’art. 7 dello stesso DM 261/2012, “Risoluzione consensuale del contratto di revisione legale” le funzioni di revisione legale continuano ad essere esercitate dal medesimo revisore finché il  conferimento del nuovo incarico non è diventato efficace e comunque non oltre i 6 mesi dalla data di presentazione delle dimissioni. Va infine aggiunto che l’art. 8 del DM 261/2012 statuisce inoltre che “non è consentito alla società di rinominare lo stesso revisore cessato se non decorso un anno dall’avvenuta cessazione anticipata”.

c) Nel caso in cui la società avesse nominato un sindaco o un sindaco con revisione legale dei conti non ci si può ricondurre né a una situazione di  causa di decadenza tra quelle previste dall’art. 2399 del c.c. né a una giusta causa di revoca assembleare ai sensi dell’art. 2400 c.c., per cui il sindaco dovrà rimanere in carica fino alla scadenza naturale del mandato (stesso orientamento previsto dal Consiglio Notarile di Roma del 23 luglio 2014, nonché anche ai sensi delle Norme di Comportamento prodotte dal CNDCEC).

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