Per la fattura differita elettronica possibile indicare l’ultimo giorno del mese

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Con la risposta all’interpello n. 389 del 24 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la fattura differita (si ricorda che può essere spedita al SDI entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni) può riportare quale data, in via alternativa e a seconda dei casi:

  • un giorno qualsiasi tra l’ultima operazione e il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio al SdI;
  • la data di almeno una delle operazioni effettuate nel mese, preferibilmente la data dell’ultima operazione (così come era stato chiarito dalla precedente C.M. n. 14/E/2019) oppure, convenzionalmente, la data di fine mese.
Esempio riportato all’interno della C.M. n. 14/E del 17 giugno 2019 Qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura ex articolo 21, comma 4, lettera a), del Decreto IVA, si potrà generare e inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).
Esempio della C.M. n. 14/E/2019, riformulato, a seguito dell’interpello n. 389/2019 Nel campo “Data documento”, a seconda dei casi, può essere indicato:

  • un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019 qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SDI (“Data emissione”);
  • la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente “la data dell’ultima operazione” (nell’esempio formulato, 28 settembre 2019). È comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SDI entro il 15 ottobre 2019.

Attenzione: si evidenzia, inoltre, che con la citata risposta all’interpello n. 389/2019 è stato precisato che qualora la fattura abbia ad oggetto prestazioni di servizi tra soggetti passivi nazionali sarà possibile ricorrere alla fattura differita solo se le prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese, nei confronti dello stesso cliente, sono state pagate (art. 6 del D.P.R. n. 633/1972). Infatti, nei casi in cui ciò non accada non si sarà in presenza di fattura differita bensì immediata. In tal caso la fattura andrà trasmessa al SdI entro 12 giorni dalla data del documento e non entro il giorno 15 del mese successivo.

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