Note di credito elettroniche per il tax free

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L’Agenzia delle Entrate con la propria R.M. n. 58 dell’11 giugno 2019 ha fornito importanti chiarimenti sulla nuova procedura elettronica riservata, dal 1° settembre 2018, al tax free shopping ai sensi dell’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972.

Il citato documento di prassi ministeriale ha chiarito che:

  • le eventuali note di variazione IVA ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 devono necessariamente essere emesse in formato elettronico, e le stesse vanno trasmesse mediante OTELLO indipendentemente dal fatto che riguardino imponibile e imposta oppure unicamente l’imposta;
  • le eventuali note di variazione IVA ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 non possono essere emesse in via cumulativa. Conseguentemente, ogni singola operazione di cessione, documentata con una fattura e con l’eventuale correlata nota di variazione IVA, è univocamente identificata dal sistema OTELLO il quale notifica il “codice richiesta” da indicare, a medesimo titolo esemplificativo, sulla copia che il cedente consegna al soggetto non residente.

Va da sé che vengono meno i chiarimenti contenuti nelle precedenti R.M. n. 445849 del 18 marzo 1992 e n. 1882 del 15 febbraio 1994. Al riguardo si ricorda che:

  • la R.M. 15 febbraio 1994, n. 1882, consentiva ai cedenti dei beni di effettuare una sola annotazione sul registro di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, in luogo delle singole annotazioni relative ad altrettante operazioni di tax free shopping;
  • la R.M. 18 marzo 1992, n. 445849, alla richiesta di poter emettere “al posto di una singola nota di variazione per ciascun documento tax free rilasciato, un’unica nota di variazione riassuntiva, a fronte dell’estratto conto che la società invia mensilmente ai commercianti cedenti”, chiariva che “i cedenti dei beni possano procedere all’annotazione sul registro di cui all’art. 25 della variazione dell’imposta corrispondente a ciascuna operazione effettuata, soddisfacendo in tal modo gli adempimenti richiesti dall’art. 38-quater del DPR n. 633/1972”.

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