I modelli dei dati rilevanti per gli ISA
Con i provvedimenti del 30 gennaio 2019 n. 23721 e n. 23723 sono stati approvati i modelli ISA per il periodo d’imposta 2018.
La presentazione del modello è imposta a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono quale attività prevalente una di quelle per le quali risulta approvato uno specifico indice di affidabilità fiscale.
Al momento risultano approvati 175 modelli ISA per i seguenti settori:
- agricoltura;
- manifatture;
- servizi;
- attività professionali;
- commercio.
L’attività prevalente, che determina l’ISA applicabile, è da intendersi come quella dalla quale si ricava il maggior volume di ricavi o di compensi.
Il modello ISA deve essere trasmesso in via telematica:
- direttamente dal contribuente (tramite Entratel o Fisconline);
- tramite un intermediario incaricato.
Quadri del modello
Il modello dei dati rilevanti per l’applicazione ed elaborazione degli ISA è composto dai seguenti quadri:
- le informazioni relative al personale addetto all’attività;
- le informazioni relative alle unità locali;
- gli elementi specifici dell’attività;
- le informazioni relative ai beni strumentali;
- i dati per il futuro aggiornamento dell’indice, non utilizzati per la determinazione del punteggio;
- gli elementi contabili necessari per l’applicazione degli ISA per gli esercenti attività d’impresa;
- gli elementi contabili necessari per l’applicazione degli ISA per gli esercenti attività di lavoro autonomo.
Per le imprese minori sussiste la necessità di indicare le esistenze iniziali e finali di magazzino (come previsto dal D.M. 27.2.2019).
Ulteriori dati
L’applicazione degli ISA richiede, oltre ai dati previsti nei quadri A e F o G ulteriori dati che saranno resi disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.
A titolo esemplificativo, gli ulteriori dati per l’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018, come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2019 sono:
- rimanenze finali di prodotti finiti, materie prime e merci relative al periodo d’imposta precedente;
- rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso relative al periodo d’imposta precedente;
- rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale relative al periodo d’imposta precedente;
- rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’Art. 93, comma 5, del TUIR relative al periodo d’imposta precedente;
- costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente;
- costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a 2 periodi di imposta precedenti;
- reddito relativo al periodo d’imposta precedente;
- reddito relativo a 2 periodi d’imposta precedenti;
- reddito relativo a 3 periodi d’imposta precedenti;
- reddito relativo a 4 periodi d’imposta precedenti;
- reddito relativo a 5 periodi d’imposta precedenti;
- reddito relativo a 6 periodi d’imposta precedenti;
- reddito relativo a 7 periodi d’imposta precedenti;
- numero di periodi d’imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d’imposta precedenti;
- condizione di lavoro dipendente risultante dalla Certificazione Unica;
- condizione di pensionato risultante dalla Certificazione Unica;
- numero incarichi risultanti dalla Certificazione Unica;
- importo dei compensi percepiti risultanti dalla Certificazione Unica;
- anno di inizio attività risultante in Anagrafe Tributaria;
- canoni da locazione desumibili dal modello Registro Locazioni Immobili;
- valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall’archivio dei bonifici per ristrutturazione;
- presenza del contribuente nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione;
- ricavi dichiarati nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione;
- percentuale di attività da interventi di ristrutturazione dichiarata nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione;
- ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’Art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) dichiarati nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione;
- rimanenze finali di prodotti finiti relative al periodo d’imposta precedente;
- rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale relative al periodo d’imposta precedente;
- valore della produzione dichiarato nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione;
- numero di modelli CU nei quali il contribuente risulta essere l’incaricato alla presentazione telematica;
- coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi;
- coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto;
- numero di periodi d’imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei 7 periodi d’imposta precedenti;
- ammortamenti per beni mobili strumentali (media dei 7 periodi d’imposta precedenti);
- canoni relativi a beni immobili (media dei 7 periodi d’imposta precedenti);
- costi specifici: carburanti e lubrificanti (media dei 7 periodi d’imposta precedenti);
- costo del venduto e per la produzione di servizi (media dei 7 periodi d’imposta precedenti);
- postazioni di lavoro (per taglio, acconciatura, ecc.) (media dei 7 periodi d’imposta precedenti);
- tumulazioni (media dei 7 periodi d’imposta precedenti);
- spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (media dei 7 periodi d’imposta precedenti);
- spese per prestazioni rese da professionisti esterni (media dei 7 periodi d’imposta precedenti);
- costi produttivi (media dei 7 periodi d’imposta precedenti);
- totale spese per servizi (media dei 7 periodi d’imposta precedenti);
- valore dei beni strumentali mobili in proprietà e in leasing (media dei 7 periodi d’imposta precedenti).
Reperimento degli ulteriori dati
Il contribuente potrà scegliere se reperire tali informazioni direttamente tramite l’accesso al Cassetto fiscale o avvalendosi di un intermediario abilitato.
L’intermediario, a sua volta, avrà la possibilità di accedere ai dati necessari per la compilazione degli ISA tramite:
- Cassetto fiscale delegato: laddove l’intermediario sia abilitato all’accesso al Cassetto fiscale del cliente, potrà procedere con una richiesta massiva mediante la trasmissione di un unico file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali risulta delegato e necessita dei dati.
- Delega specifica: per gli intermediari che non risultano avere la delega per la consultazione del Cassetto fiscale sarà necessario dotarsi di una specifica delega per la consultazione dei dati necessari per la compilazione degli ISA. Nella compilazione della delega sono richiesti alcuni dati relativi alla dichiarazione IVA e al modello per l’applicazione degli studi di settore del 2018 e, inoltre, gli intermediari dovranno predisporre un apposito registro cronologico nel quale indicare le singole deleghe, numerate progressivamente oltre ai dati del delegante e gli estremi del documento d’identità.
Territorialità specifiche
Il D.M. 28 dicembre 2018 ha previsto l’individuazione di specifici indicatori che tengano conto del luogo ove viene svolta l’attività economica e, in particolare:
- la territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF;
- la territorialità del livello delle quotazioni immobiliari;
- la territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili.
Omissione o inesatta compilazione
Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli ISA, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000 euro (Art. 8, c. 1, D. Lgs. 471/1997).
Leggi anche il post: L’introduzione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.