Aggi tabaccai: trattamento ai fini IVA

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Ai fini IVA, la cessione di generi di Monopolio segue l’applicazione dell’imposta in forma “monofase” ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972. In tal caso, l’IVA viene assolta direttamente dall’Amministrazione dei Monopoli sulla base del prezzo di rivendita al pubblico, mentre i giochi di abilità e dei concorsi pronostici (totocalcio, totogol, totip, superenalotto, lotto, lotterie di Stato) rientrano tra le operazioni esenti da IVA (di cui all’art. 10, punto 6 del D.P.R. n. 633/1972). La caratteristica principale di tale regime è legata al fatto che gli operatori coinvolti nelle varie fasi successive degli scambi commerciali non hanno l’obbligo di applicazione della rivalsa, così come previsto dall’art. 18 del D.P.R. n. 633/1972. Invece, sull’eventuale (e talvolta sporadica) cessione di prodotti di cancelleria, profumi, ecc., si deve applicare l’aliquota IVA nella misura ordinaria del 22%. Tale vendita richiede (a differenza dei generi di Monopolio) l’istallazione del registratore di cassa e, quindi, del rilascio dello scontrino fiscale.

NB: per la rivendita di generi di monopolio come i tabacchi e nel caso di rivendita di valori bollati, marche, ecc., vige la totale esclusione dall’emissione di scontrino fiscale. Relativamente alla vendita di sali, l’emissione dello scontrino fiscale è obbligatoria in quanto non è più un bene commerciato esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Con riferimento agli aggi percepiti per la vendita di generi di monopolio si fa presente che gli stessi non assumono alcuna rilevanza ai fini dell’IVA e non influenzano il volume di affari dei rivenditori ma, costituendo componenti positivi di reddito, vanno annotati nel registro dei corrispettivi distintamente dagli altri incassi, operazione indispensabile nei casi in cui non venga tenuta la contabilità ordinaria. Analoga distinta annotazione dovrà essere effettuata anche nelle ipotesi in cui vengano poste in essere anche operazioni esenti ai fini IVA, quali quelle legate all’attività di ricevitoria dei giochi soggetti al monopolio statale (lotto, totip, totocalcio, ecc.).

Le operazioni non soggette all’imposta, in virtù del particolare regime in esame, sono equiparate alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA. Quindi, per i soggetti che commercializzano beni che scontano l’imposta in forma “monofase” (tabaccai, edicolanti, ecc.) rimane inalterato il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti.

NB: al riguardo si evidenzia che la C.M. 17 maggio 2000, n. 98/E, ha risolto alcuni dubbi che potevano ingenerare incertezze negli operatori del settore ed ha confermato che le operazioni in questione “non limitano il diritto alla detrazione dell’imposta anche se esse non sono soggette agli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione”. Conseguentemente, i soggetti interessati sono anche sollevati dai predetti obblighi. Le operazioni in questione possono però, in alcuni specifici casi, diventare rilevanti ai fini dell’esercizio della detrazione medesima, sulla base del cd. “pro-rata” di detraibilità. Infatti, il citato documento di prassi ha specificato che in presenza di operazioni esenti non occasionali, il rivenditore dei prodotti in questione “dovrà operare il calcolo del pro-rata di detraibilità di cui all’art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972, computando le suddette operazioni tra quelle che danno diritto alla detrazione dell’imposta in base ai dati risultanti dalla propria contabilità aziendale, anche se tali dati non verranno poi evidenziati nella dichiarazione IVA”. In altri termini, le predette operazioni, ai fini del calcolo del pro-rata, devono essere computate in base al corrispettivo che, sulla base degli accordi contrattuali, è dovuto al rivenditore e, a seconda dei casi, questo può essere costituito da un aggio sulle vendite, ovvero dall’intero prezzo di rivendita praticato al pubblico. Poiché, come scritto in precedenza, unitamente al commercio di generi di monopolio viene spesso effettuata anche attività di ricevitoria dei giochi soggetti al monopolio statale, appare quanto mai evidente che tali operazioni esenti, poste in essere in via non occasionale, influenzeranno il diritto alla detrazione IVA.

Caso pratico

Domanda: come deve essere trattato ai fini IVA l’aggio spettante al tabaccaio per la riscossione delle bollette per utenze (gas, energia, ecc.)?

Risposta: con l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate e inviata alla Federazione Italiana Tabaccai di Roma, con Nota Protocollo 2005/113488 del 14 novembre 2005 (ad oggi non pubblicata ma documento interno della Federazione), è stato chiarito che le prestazioni in esame rese dai rivenditori di generi di monopolio possono rientrare nell’ambito delle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione di cui all’articolo 10, primo comma, n. 9, del D.P.R. n. 633/1972, pertanto, esente da IVA. Più nel dettaglio la nota citata riguardava alcune società finanziarie che, tramite le rivendite di genere di monopolio, avevano intenzione di attivare, attraverso un terminale multifunzionale collegato ad una rete telematica, il servizio di pagamento e di incasso per le prestazioni rese da determinati soggetti sul mercato italiano (ad esempio, aziende erogatrici di servizi elettrici, telefonici, ecc.). La rete telematica è di proprietà di un gestore telematico diverso dalla società finanziaria. La funzione del tabaccaio è di collaborare con la società finanziaria, mettendo a disposizione del pubblico il terminale collegato alla rete, installato presso il proprio punto vendita. L’attività del tabaccaio consente alla società finanziaria di ricevere i pagamenti eseguiti dagli utenti nei confronti di soggetti ai quali la finanziaria offre i suoi servizi di pagamento. Nella predetta nota, l’Agenzia delle Entrate avverte che l’attività dei tabaccai che prestano il servizio per il pagamento delle bollette “possa rientrare nella previsione di cui all’articolo 10, primo comma, n. 9, del D.P.R. n. 633 del 1972. Tale disposizione prevede, tra l’altro, il trattamento di esenzione, ai fini dell’Iva, per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni finanziarie elencate nel n. 1 dello stesso articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972”. Nella stessa nota, l’Agenzia delle Entrate ricorda che con la risoluzione n. 77 del 16 luglio 1998 è stato chiarito che “l’intermediazione non costituisce una figura negoziale specifica” e nell’ambito della stessa possono ricondursi “tutte le ipotesi contrattuali che comportano, comunque, una interposizione nella circolazione dei beni e servizi”. A titolo meramente esemplificativo la Risoluzione 77 del 1998 citata ricomprende nel novero di tale figura negoziale i contratti di mandato, agenzia e mediazione, non escludendo che possano riferirsi all’attività di intermediazione anche altri schemi negoziali. In conclusione, per l’agenzia delle Entrate, “tenuto presente che l’attività svolta dalla società finanziaria committente, avente ad oggetto operazioni di pagamento, è riconducibile alle ipotesi di cui all’articolo 10, primo comma, n. 1, del D.P.R. n. 633 del 1972”, la prestazione resa dai rivenditori di generi di monopolio può rientrare nell’ambito delle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione di cui all’articolo 10, primo comma, n. 9, del D.P.R. n. 633/1972.

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