IMU: esenzione anche per i coltivatori diretti e IAP pensionati

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Il Dipartimento delle Finanze con la propria risoluzione 1/DF del 28 febbraio 2018 ha chiarito che sono esenti da IMU tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP di cui all’art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati. Questo indipendentemente dall’ubicazione dei terreni stessi (art. 1 co. 13 della L. 208/2015).

Inoltre, con il citato documento di prassi è stato precisato che sono considerati non fabbricabili, quindi non soggetti ad IMU, i terreni posseduti e condotti dai suddetti soggetti, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali di cui all’art. 13, co. 2, del D.L. 201/2011.

Ciò premesso, risulta opportuno ricordare che dal 2016 sono esenti dall’IMU i terreni agricoli:

  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Sul punto il Dipartimento delle Finanze con la nota 23 maggio 2016, n. 20535, ha precisato che l’esenzione IMU è applicabile anche per i terreni agricoli dei coadiuvanti familiari coltivatori diretti ancorché gli stessi siano sprovvisti di partita IVA. Inoltre, la nota citata ha precisato che anche le società agricole possono assumere la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
  • ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (tale esenzione era già contemplata dall’art. 1, co. 1, lett. a-bis), del D.L. 4/2015);
  • ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Attenzione: in base al contenuto della risoluzione 1/DF/2018 non si esclude la possibilità che coltivatori diretti e IPA iscritti nella previdenza agricola ancorché pensionati possano procedere alla richiesta di rimborso dell’IMU versata negli anni passati. Inoltre, tale documento potrà essere facilmente utilizzato in fase di contenzioso qualora tali soggetti abbiano ricevuto avvisi di accertamento da parte dei singoli comuni.

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