Bonus ristrutturazioni fino al 31 dicembre 2018
Il DDL di Bilancio 2018, approvato dal Senato il 30 novembre 2017 e ora all’esame della Camera, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2018 del bonus ristrutturazioni, con una detrazione del 50% su un limite di spesa massimo pari ad euro 96.000.
Si ricorda che la Legge di Bilancio 2017 aveva già prorogato il citato bonus fino al 31 dicembre 2017. Ne consegue che i contribuenti, sempre che il testo definitivo sia convertito in legge senza modifiche, avranno un anno in più per beneficiare del bonus con detrazione al 50%, anziché del 36%, che sarebbe tornata applicabile dal 1° gennaio 2018 qualora non vi fosse stata la proroga.
Detrazioni per le ristrutturazioni edilizie
Spese sostenute fino al 25 giugno 2012 |
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Spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 | Detrazione del 50% su un limite massimo di spesa pari ad euro 96.000, al netto delle spese già sostenute alla data del 26 giugno 2012, comunque nei limiti di euro 48.000, per le quali resta ferma la detrazione del 36% |
Spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 |
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Spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 |
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Spese sostenute dal 1° gennaio 2019 |
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Attenzione:
- la detrazione spettante deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo;
- il contribuente ha piena facoltà di massimizzare il beneficio fiscale (CM n. 13/E del 9 maggio 2013), scegliendo di detrarre nella misura più conveniente.
Soggetti che possono beneficiare del bonus
In linea generale beneficiano del bonus fiscale in esame i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), residenti o meno nel territorio dello Stato.
L’agevolazione non spetta unicamente ai proprietari degli immobili. Rientrano anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Più nel dettaglio:
- il proprietario o il nudo proprietario dell’immobile;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- il locatario (vale a dire chi prende in locazione l’immobile);
- il comodatario (chi riceve in uso gratuito l’immobile);
- i soci di cooperative a proprietà divisa o indivisa;
- gli imprenditori individuali, anche in forma di impresa familiare, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o tra i “beni merce”;
- i soci di società semplici, di S.n.c. o di S.a.s., purché sussistano le medesime condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- il familiare convivente (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado – art. 5 del TUIR) del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché: le spese siano sostenute dal familiare che chiede la detrazione; le fatture e i bonifici siano a lui intestati; la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Casi particolari
Familiare convivente |
Caso |
Contratto preliminare di vendita | Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita (c.d. compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto al bonus sempre che:
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Lavori fai da te |
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Aventi diritto in caso di separazione legale e lavori successivi alla separazione |
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