Mutui ristrutturazione: detrazione totale per il coniuge superstite
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 17 ottobre 2017 n. 129/E, ha precisato che il coniuge superstite ha diritto di portare in detrazione dall’imposta lorda il 19% dell’intera quota di interessi passivi (nel limite di Euro 2.582,28) relativi a un mutuo ipotecario cointestato, stipulato per la ristrutturazione dell’abitazione principale.
Infatti, qualora il coniuge superstite, precedentemente cointestatario con l’altro coniuge del mutuo ipotecario contratto per la ristrutturazione dell’abitazione abitazione, proceda ad accollarsi l’intero mutuo, e qualora sussistano tutte le altri condizioni richieste dalla norma agevolativa, può beneficiare della detrazione sul 100% degli interessi passivi sostenuti.
Si ricorda che la detrazione degli interessi torna applicabile sempre che:
- l’unità immobiliare sia quella in cui il contribuente (o i suoi familiari) intendono dimorare abitualmente;
- i lavori di costruzione siano ultimati entro il termine previsto dal titolo abilitativo, salvo possibilità di proroga;
- l’immobile diventi abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il mutuo sia contratto dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;
- il mutuo sia stipulato nei 6 mesi antecedenti all’inizio dei lavori ovvero nei 18 mesi successivi.
Nel momento in cui ricorrano queste condizioni si potrà procedere alla detrazione degli interessi passivi, nonché relativi oneri accessori, nella percentuale del 19%, tenendo presente l’ammontare complessivo non può essere superiore a Euro 2.582,28.